Accorpamento consorzi bonifica Sicilia, legittimazione fino a chiusura della procedura (Cass. civ. Sez. V n. 26389 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica attraverso l’unificazione dei comprensori, non determina l’estinzione dei consorzi accorpati. La riunificazione è obiettivo programmatico che si realizza solo all’esito del procedimento di riorganizzazione, sicché i consorzi accorpati conservano la propria legittimazione e il potere di emettere gli atti impositivi sino alla conclusione del processo di accorpamento, in forza del perdurante affidamento delle attività. La previsione di un periodo transitorio, ratificato e prorogato dalla Giunta regionale, non è incompatibile con l’assetto normativo. Il mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ., evocato dalla delibera commissariale, è superfluo ed estraneo all’ambito pubblicistico, ma la sua erronea enunciazione non incide sulla titolarità del potere impositivo né sul rapporto tributario col contribuente.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, notificò al contribuente una cartella di pagamento per il contributo opere irrigue relativo agli anni 2015-2017. Il consorziato propose ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Enna, evocando in giudizio il Consorzio e l’agente della riscossione e contestando la legittimità della pretesa.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso. Su appello del Consorzio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, respinse il gravame, ritenendo assorbente il rilievo che il Consorzio emittente non fosse più esistente al momento dell’emissione dell’atto, per effetto dell’accorpamento nel Consorzio di bonifica Sicilia Orientale. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione processuale. La memoria di costituzione e illustrativa depositata dal contribuente non può essere considerata, perché in assenza di tempestivo controricorso non si tiene conto degli atti successivi della parte. Il ricorso era stato notificato il 15/1/2025 e il termine ex art. 370 c.p.c. era scaduto il 24/2/2025.

Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 101, comma secondo, c.p.c. per avere il giudice d’appello deciso su questione mai proposta, è infondato. La questione della legittimazione del Consorzio non era nuova, essendo stata oggetto di controdeduzioni in primo grado, ed è comunque rilevabile d’ufficio e di puro diritto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite.

Il nucleo del decisum è nel secondo motivo, che viene accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 ha istituito i consorzi Sicilia occidentale e orientale, accorpando i preesistenti comprensori, mentre l’art. 19 del regolamento di organizzazione ha previsto che il nuovo Consorzio succeda senza soluzione di continuità ai consorzi accorpati e che piani, ruoli e affidamenti restino vigenti fino a diversa determinazione.

La tesi del giudice regionale, fondata sull’equiparazione tra istituzione del nuovo ente e abolizione dei preesistenti, non regge sul piano letterale. La norma indica un obiettivo programmatico e non contempla alcun effetto estintivo immediato. La stessa previsione di termini per l’approvazione di statuto e regolamento conferma che l’operatività del nuovo ente è epilogo del procedimento, solo all’esito del quale si realizza la riunificazione. Il periodo transitorio, più volte ratificato e prorogato dalla Giunta, è soluzione non incompatibile con tale assetto. Soccorre la pronuncia n. 22104/2025, che ha escluso l’estinzione del consorzio accorpato prima della conclusione della procedura.

Quanto al terzo motivo, assorbito, la Corte precisa che il mandato senza rappresentanza è istituto non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva. L’indicazione contenuta nella delibera commissariale è stata superflua, perché il perdurante affidamento rendeva inutile ogni incarico, ed errata. Essa tuttavia non ha privato il Consorzio del potere di emanare l’atto, né ha inciso sul rapporto tributario. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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