Notifica via PEC: il destinatario deve provare l’illeggibilità dell’allegato (Cass. civ. Sez. 5 n. 18178 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata, la ricezione del messaggio e la conoscibilità del suo contenuto si presumono, analogamente a quanto avviene per la notifica cartacea, con la conseguenza che grava sul destinatario l’onere di dimostrare l’eventuale illeggibilità del documento informatico allegato, non potendosi configurare alcun obbligo dell’agente della riscossione di produrre la copia informatica del file. La cartella di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo già determinativo del quantum è congruamente motivata con il richiamo dell’atto precedente, mentre, ove costituisca il primo atto riguardante la pretesa per interessi, deve indicare la base normativa e la decorrenza degli stessi. L’ufficio finanziario è ritualmente costituito in giudizio anche quando l’atto difensivo sia sottoscritto da un soggetto munito di procura notarile, salva la contestazione specifica dei poteri di rappresentanza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA, deducendo l’inesistenza della cartella e della relativa notificazione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e, in sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Basilicata confermava la decisione, ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo PEC con allegato in formato “.pdf”, in quanto le firme digitali in formato CAdES e PAdES sono equivalenti. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi, tra cui l’omessa pronuncia sulla dedotta illeggibilità del file allegato al messaggio di posta elettronica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla dedotta omessa pronuncia in ordine all’illeggibilità del documento informatico. Il motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la questione dell’illeggibilità era già stata affrontata dalla CTP, la quale aveva accertato che la contribuente non aveva fornito alcuna prova al riguardo. La pronuncia, ove ritenuta implicita, è stata comunque esaminata nel merito e rigettata, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte ha enunciato il principio per cui, nelle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la ricezione del messaggio e la conoscibilità del suo contenuto si presumono, analogamente a quanto avviene per le notifiche cartacee, ove il ricevimento del plico lascia presumere la conoscenza del suo contenuto. Grava pertanto sul destinatario l’onere di dimostrare che il documento allegato era illeggibile, trattandosi di un dato fattuale la cui prova non può essere invertita o demandata all’agente della riscossione.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta omessa pronuncia sulla carenza di sottoscrizione del ruolo, è stato rigettato in quanto la questione è stata presa in considerazione e disattesa dal giudice d’appello. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza concernente la motivazione della cartella in relazione agli interessi, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 22281 del 2022 secondo cui, quando la cartella fa seguito ad un atto impositivo che ha già determinato il quantum e gli interessi, è sufficiente il richiamo all’atto precedente e la quantificazione degli accessori, mentre l’obbligo di specifica motivazione sussiste solo ove la cartella sia il primo atto della pretesa per interessi.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo concernente la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 546/1992, affermando che la sottoscrizione dell’atto difensivo da parte di un soggetto munito di procura notarile non integra alcun vizio di costituzione in giudizio dell’ufficio finanziario, non essendo stata specificamente contestata la qualità di dipendente del sottoscrittore né i suoi poteri.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.