Differimento pena per grave infermità: bilanciamento tra salute e pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 30353 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. ne mutuano i presupposti e richiedono la sussistenza di una malattia di gravità oggettiva tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, nonché l’impossibilità di assicurare cure adeguate in regime intramurario. Il giudice deve operare un bilanciamento tra l’interesse alla salute, garantito dall’art. 32 Cost., e le esigenze di difesa sociale, valutando in astratto l’idoneità dei presidi sanitari e in concreto l’effettiva possibilità di cura ed assistenza nella situazione specifica, con riguardo alle possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario. La gravità dell’infermità va accertata in modo rigoroso, in coerenza con il principio di indefettibilità della pena e con l’art. 27, terzo comma, Cost., non essendo sufficiente un generico miglioramento ottenibile con la cessazione della detenzione quando la sofferenza non superi i limiti dell’umana tollerabilità.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la domanda di differimento nelle forme della detenzione domiciliare proposta dalla condannata, in esecuzione di una pena di quattordici anni e sei mesi di reclusione per pene concorrenti. Il Tribunale ha ritenuto compatibili con il regime carcerario le condizioni di salute della donna, affetta da cardiopatia ipertensiva ischemica, artrite reumatoide e quadro depressivo, nonché portatrice di pacemaker e di una neoformazione frontale diagnosticata come lipoma.

La difesa aveva censurato il diniego per vizio di motivazione, invocando la necessità di una perizia e l’incompatibilità in concreto delle condizioni di salute con la detenzione. Il Tribunale aveva però valorizzato il costante monitoraggio dei sanitari, il comportamento oppositivo della detenuta rispetto all’offerta terapeutica e, sul versante della pericolosità sociale, i collegamenti con circuiti criminali attivi nel territorio di origine.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio per cui, richiesti il differimento o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per il rinvio non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura subordinata, stante l’identità dei presupposti legittimanti l’una e l’altra. La sentenza richiama sul punto Sez. I n. 47868 del 26.09.2019.

Quanto al differimento obbligatorio di cui all’art. 146, primo comma, n. 3), cod. pen., rileva una malattia particolarmente grave giunta a fase avanzata da escludere la rispondenza alle terapie. Per il differimento facoltativo ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., occorre invece uno stato di grave infermità fisica tale da porre in pericolo la vita o da esigere cure non facilmente attuabili in detenzione, secondo il bilanciamento tra art. 32 Cost. e sicurezza collettiva delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Collegio sottolinea che la valutazione deve riguardare sia l’astratta idoneità dei presidi sanitari, sia la concreta adeguatezza delle possibilità di cura nella situazione specifica, comprese le ripercussioni del mantenimento del regime carcerario sul quadro clinico. I trattamenti sanitari sono incoercibili, ma la loro accettazione, se potenzialmente risolutivi, si pone come condizione necessaria per la positiva valutazione della richiesta.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha argomentato in modo non illogico gli esiti della relazione sanitaria aggiornata, il costante monitoraggio dell’istituto e la praticabilità delle cure in regime intramurario o mediante presidi esterni ex art. 11 Ord. pen. La Corte conferma che la perizia è mezzo di prova discrezionale, non sindacabile in legittimità quando la decisione risulti esauriente sugli aspetti che l’accertamento avrebbe dovuto approfondire. Sono infine dichiarati inammissibili i travisamenti per omissione, in quanto non decisivi. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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