Inammissibile il ricorso dell’imputato sul destinatario delle spese di parte civile (Cass. pen. Sez. V n. 30390 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato ammesso al patrocinio a spese dell’Erario, che sia stato condannato a rifondere le spese di costituzione e assistenza della parte civile, è carente di interesse a impugnare il capo della sentenza che individui quale beneficiario dell’obbligazione l’Erario anziché la parte civile stessa. In entrambi i casi egli resta esposto all’escussione coattiva di quella somma, sicché l’impugnazione non è idonea a rimuovere un effettivo pregiudizio e a procurargli una situazione giuridica più vantaggiosa. L’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. subordina l’ammissibilità di qualsiasi gravame alla sussistenza di un interesse concreto e attuale, non potendo l’impugnazione essere diretta alla sola esattezza teorica della decisione.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 5 novembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15 settembre 2023 nei confronti dell’imputato per il reato di lesioni personali aggravate, di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., in danno della parte civile, con le statuizioni accessorie.

Investita dell’appello, la Corte territoriale ha respinto il motivo sulla responsabilità, ma ha aderito alla prospettazione difensiva quanto alla necessità di correzione materiale del dispositivo di primo grado: poiché imputato e parte civile erano entrambi ammessi al patrocinio a spese dell’Erario, la rifusione delle spese di lite avrebbe dovuto intendersi disposta in favore dello Stato e non della parte civile. Il dispositivo aveva però omesso tale statuizione per mero lapsus calami. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in riferimento all’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 e correlato vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto l’impugnazione risulta proposta fuori dei casi previsti: la Corte d’appello aveva già aderito alla prospettazione difensiva, risolvendo la questione di diritto nel senso invocato dal ricorrente. Il mero lapsus calami del dispositivo, che aveva omesso di riportare la statuizione, è emendabile dalla Corte territoriale su istanza dell’interessato, senza necessità di un intervento di legittimità.

La questione devoluta non è dunque nuova, essendo stata già risolta nella sentenza impugnata. Questo esclude che il ricorso introduca una questione di diritto effettivamente controversa, con conseguente inammissibilità per il primo assorbente rilievo.

La Corte ha poi esaminato il secondo profilo, muovendo dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che richiede l’esistenza di un interesse concreto e attuale ad impugnare. Sul punto richiama l’elaborazione delle Sezioni Unite, che hanno aderito a una nozione utilitaristica dell’interesse: la facoltà di impugnare non è assoluta e indiscriminata, ma subordinata alla idoneità del gravame a rimuovere un pregiudizio e a conseguire un risultato vantaggioso per l’impugnante. L’impugnazione non può mirare alla sola esattezza teorica della decisione, né soddisfare un mero interesse di fatto. L’interesse deve persistere fino al momento della decisione.

Nel caso concreto, l’imputato ammesso al patrocinio a spese dell’Erario, che lamenti la condanna a rifondere le spese della parte civile in favore dell’Erario anziché della parte civile stessa, non prospetta alcun pregiudizio. La Corte osserva che nessun vantaggio, neppure astratto, deriva dall’eseguire quella condanna in favore dell’Erario piuttosto che della parte civile: in entrambe le ipotesi egli resta esposto all’intimazione di pagamento delle spese di costituzione e assistenza della parte civile.

L’art. 107, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 115 del 2002 è interpretato nel senso che l’ammissione dell’imputato al beneficio non pone a carico dell’Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile, poiché l’Erario può anticipare onorari e spese al solo difensore del soggetto ammesso. L’ammissione non incide sull’obbligo dell’imputato di rimborsare le spese legali della parte civile, in coerenza con il principio della soccombenza di cui all’art. 541 cod. proc. pen. L’art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 riceve dunque applicazione estensiva al caso di contestuale ammissione di entrambe le parti al beneficio. Il difensore della parte civile, per ottenere la liquidazione, può rivolgersi al giudice individuato ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, restando garantita l’effettività del diritto di difesa. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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