Mandato d’arresto europeo senza verifica spazio detentivo minimo (Cass. pen. Sez. 6 n. 3745 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la censura del percorso motivazionale, salvo che la motivazione sia apparente o assertiva. Il rifiuto della consegna non può essere fondato esclusivamente sulla disponibilità di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, poiché tale dato costituisce soltanto uno degli indici della sottoposizione del detenuto a un trattamento inumano o degradante, superabile alla luce dei fattori compensativi (breve durata della detenzione, condizioni carcerarie dignitose, libertà di movimento al di fuori della cella). La valutazione delle condizioni degli istituti penitenziari dello Stato richiedente poggia sulla presunzione di conformità a standard dignitosi, fondata sul principio di reciproca fiducia, salvo dimostrazione contraria.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano disponeva la consegna di un cittadino rumeno in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena per l’esecuzione di una condanna per furto aggravato in concorso. Il consegnando proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo relativo al mancato rinvio dell’udienza per consentire la collaborazione con le autorità inquirenti italiane; il secondo concernente le condizioni delle carceri rumene, con specifico riferimento allo spazio minimo individuale e alla competenza dell’autorità che aveva reso le informazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, scrutinando preliminarmente l’ambito del sindacato di legittimità. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 69/2005, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, con la conseguenza che la censura dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio non è ammissibile, salvo che il provvedimento risulti affetto da motivazione apparente o assertiva. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego, evidenziando che la consegna non avrebbe pregiudicato l’attività d’indagine e che l’art. 16 della legge n. 69/2005 non impone un obbligo di rinvio, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le informazioni individualizzanti acquisite dalla Corte territoriale attestavano la disponibilità di uno spazio individuale di 4,27 mq, di un cortile esterno di circa 27 mq e la possibilità di sostituire la misura custodiale con altra di minor rigore. Ha quindi escluso la violazione dell’art. 3 CEDU, richiamando la giurisprudenza di legittimità e unionale secondo cui la presunzione di violazione derivante dallo spazio ridotto può essere superata dalla presenza di fattori compensativi.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in materia di MAE, la valutazione delle condizioni carcerarie dello Stato richiedente poggia su una presunzione di conformità degli istituti penitenziari a standard dignitosi, fondata sul principio di reciproca fiducia tra Stati membri. Con specifico riferimento alla Romania, ha evidenziato il superamento del rischio sistemico a seguito della sentenza Rezmives ed altri c. Romania del 25 aprile 2017, richiamando precedenti conformi di questa Sezione. Infine, ha ritenuto generica la deduzione sulla incompetenza dell’autorità che aveva trasmesso le informazioni, verificata la provenienza attraverso il canale ufficiale. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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