Prescrizione e concordato in appello: ricorso inammissibile per reato diverso (Cass. pen. Sez. VII n. 30727 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è proponibile il ricorso per cassazione che deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il vizio di violazione di legge in materia di prescrizione resta privo di fondatezza quando il reato indicato dal ricorrente non coincide con quello effettivamente oggetto della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, all’esito di concordato in appello, ha definito la regiudicanda. Con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., lamentando che i giudici di appello non abbiano dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale.
La tesi difensiva muove dalla qualificazione del fatto come contravvenzione di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che il termine massimo sarebbe decorso dalla data del commesso reato, indicata al 30 ottobre 2018.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 03/08/2017, che ha inserito l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. La norma consente alla Corte d’appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589, dichiarino di concordare sull’accoglimento dei motivi di appello, rinunciando agli altri.
Sul perimetro dei vizi denunciabili, il Collegio richiama Sez. II n. 30990 del 01/06/2018: è ammissibile il ricorso che investa la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale o il contenuto difforme della pronuncia; sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Collegio riconosce poi l’ammissibilità del ricorso che deduca l’omessa dichiarazione di prescrizione maturata prima della sentenza, in coerenza con Sez. Un. n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481-01. Il principio, però, non giova al ricorrente: il reato oggetto della sentenza non è la contravvenzione invocata dalla difesa, ma il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti.
La Corte rileva che il termine di prescrizione di tale delitto non era decorso alla data della sentenza impugnata, né risulta decorso allo stato. La doglianza è quindi infondata nel suo presupposto qualificatorio.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.