Revoca della condanna esclusa per cause sopravvenute di non punibilità (Cass. pen. Sez. III n. 31134 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’introduzione nell’ordinamento di una causa di non punibilità non integra una ipotesi di abolitio criminis e non consente al giudice dell’esecuzione la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. La disposizione che prevede la non punibilità dei reati tributari in caso di integrale estinzione del debito tributario, ove le procedure di pagamento si siano esaurite prima della pronunzia della sentenza di appello, si applica ai soli procedimenti ancora pendenti. Il fluire del tempo giustifica un diverso trattamento normativo di situazioni analoghe, senza violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato con ordinanza del 12 dicembre 2024 l’istanza con cui la condannata aveva chiesto, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 2 maggio 2022 e divenuta definitiva il 20 ottobre 2022.
L’istanza si fondava sull’entrata in vigore dell’art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023, che ha previsto per i reati di cui agli artt. 10-ter e 10-quater, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 una causa di non punibilità legata all’avvenuta tempestiva estinzione del debito tributario. Il giudice dell’esecuzione ha escluso che la modifica integrasse una abolitio criminis, ravvisando una mera ipotesi di non punibilità. Contro tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dalla ricostruzione dell’art. 673 cod. proc. pen. La revoca della sentenza di condanna è consentita, secondo la norma, solo in caso di abrogazione della norma incriminatrice o di sua dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Il Collegio osserva che l’art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con modificazioni con legge n. 56 del 2023, prevede espressamente che “non sono punibili” i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, purché le procedure di pagamento si siano esaurite “prima della pronunzia della sentenza di appello”. Il legislatore non ha abrogato la disciplina precettiva, ma ha introdotto una ulteriore ipotesi di non punibilità di fatti che rimangono penalmente rilevanti.
La Corte valorizza la distinzione tra abolitio criminis e introduzione di una causa di non punibilità, già affermata con riguardo all’art. 131-bis cod. pen. In tale materia il giudice dell’esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore, poiché la causa di non punibilità non esclude la sussistenza del reato e non opera la successione di leggi penali nel tempo di cui all’art. 2 cod. pen. Sono richiamati i precedenti Sez. I n. 46567 del 2016, Sez. I n. 37430 del 2020 e Sez. I n. 14161 del 2020.
I precedenti invocati dalla ricorrente, in tema di reati tributari e ravvedimento operoso, non si attagliano al caso, perché in quelle fattispecie la modifica normativa era intervenuta prima della definitività della sentenza. Il Collegio, infine, esclude la prospettata disparità di trattamento: lo stesso fluire del tempo, in cui si collocano diverse vicende, giustifica un diverso trattamento legislativo di situazioni analoghe. La condannata è inoltre condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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