Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31216 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione delle risultanze probatorie, contrapponendo alla lettura del giudice di merito una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. È decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni della motivazione, si riveli tale che, laddove esperita, avrebbe certamente portato a una diversa pronuncia, ove non assunta o non valutata, viziando la sentenza nella sua struttura portante. La rinnovazione del dibattimento in appello, contrapponendosi alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado, assume carattere totalmente eccezionale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 02.07.2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, nonché la mancata assunzione della prova decisiva dell’esame testimoniale della persona offesa.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo, oltre a non essere consentito perché meramente reiterativo di doglianze già prospettate in appello e adeguatamente esaminate dal giudice territoriale, è in contrasto con il principio secondo cui la Corte di cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle risultanze acquisite. Il giudice di legittimità non può contrapporre a quella del merito una diversa lettura, sia pure logica, dei dati processuali, né una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, richiamando sul punto Sez. V n. 26455 del 2022 e Sez. II n. 9106 del 2021.

Quanto al travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente, la Corte chiarisce che esso è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato: circostanza che nel caso di specie non sussiste.

In tema di prova decisiva, la Corte richiama Sez. III n. 9878 del 2020 e Sez. II n. 21884 del 2013: è tale solo la prova che, confrontata con le argomentazioni della motivazione, si riveli tale che, laddove esperita, avrebbe certamente portato a una diversa pronuncia. Anche tale situazione è esclusa nel caso concreto.

Il motivo è giudicato infine manifestamente infondato anche alla luce del principio per cui la rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere totalmente eccezionale, essendo il potere del giudice vincolato alla condizione che egli ritenga, nella sua discrezionalità, gli elementi probatori di primo grado insufficienti per decidere, secondo Sez. Un. n. 12602 del 2015 e i precedenti ivi richiamati.

Il secondo motivo è parimenti riproduttivo di doglianze già dedotte e manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la circostanza aggravante delle più persone riunite, nel delitto di rapina, necessita della simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o della minaccia, così da potersi ritenere che queste siano state poste in essere da ciascun agente, ovvero che la mera presenza di uno dei complici possa interpretarsi come rafforzamento delle medesime, richiamando Sez. II n. 40860 del 2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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