Patteggiamento, estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. ed esclusione della recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 31233 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. comporta l’estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. A tale effetto estintivo non può attribuirsi natura precaria, stante la definitività e l’irretrattabilità che lo caratterizzano nel tempo, neppure quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio un ulteriore delitto. In assenza di una esplicita previsione normativa, il giudice non può procedere in via interpretativa alla revoca degli effetti favorevoli, in applicazione analogica della disciplina dell’art. 168 cod. pen., dettata per la sospensione condizionale della pena: simile operazione si risolverebbe nell’applicazione, al di là del caso previsto, di una norma sfavorevole al condannato.
Il Fatto
La Corte di Appello di Cagliari confermava la condanna di primo grado per il reato di truffa aggravata, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestate. Il reato risultava consumato tra il 13 aprile e l’11 dicembre 2015, nell’ambito di un contratto preliminare di vendita di un immobile mai giunto a definitiva stipula, con perdita degli acconti versati dal promissario acquirente.
Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione articolando tre motivi: l’esclusione della truffa per omissione, l’insussistenza del raggiro in relazione all’atto transattivo intervenuto con un terzo, e l’intervenuta prescrizione del reato, anche in rapporto al riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anticipato la trattazione del terzo motivo, ritenuto decisivo e assorbente. La Corte territoriale aveva fondato la contestata recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. pen. su una sentenza di applicazione della pena concordata, ritenuta valutabile nonostante la sopravvenuta dichiarazione di estinzione.
Rileva il Collegio che il reato oggetto di detta sentenza era stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. con ordinanza emessa dal Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, riportata nel certificato del casellario giudiziale. Alla data della sentenza di condanna di primo grado, pertanto, l’imputato era immune da precedenti penali rilevanti agli effetti della contestazione della recidiva, essendo venuto meno il precedente dal quale dipendeva l’applicazione dell’aggravante.
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del reato conseguente al patteggiamento è caratterizzata nel tempo da una definitività irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio un ulteriore delitto. In tal caso non è ammessa alcuna possibilità di revoca degli effetti favorevoli prodottisi, poiché il rito speciale non contempla un successivo intervento giudiziale di revoca, non previsto dall’art. 445 cod. proc. pen. né da altra disposizione di legge. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto.
In assenza di una esplicita previsione normativa, soltanto in via interpretativa si potrebbe procedere alla revoca, in applicazione analogica della disciplina dell’art. 168 cod. pen. dettata per la sospensione condizionale; il che si risolverebbe nell’applicazione, al di là del caso previsto, di una norma sfavorevole al condannato, con operazione cognitiva non consentita.
Da ciò deriva la necessaria esclusione della recidiva e, conseguentemente, la rideterminazione del termine di prescrizione in anni sette e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Il reato, in assenza di sospensioni, è risultato estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revocando le statuizioni civili e la provvisionale, non essendo configurabile una condanna per responsabilità civile a fronte della maturata prescrizione.
Nota della Redazione
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