Inammissibile il ricorso sulla frode informatica per motivi generici e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 31389 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza confronto critico, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, risultando per ciò stesso generico. In tema di frode informatica, la valutazione degli elementi indiziari compiuta dalla Corte d’appello non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da un percorso logico che raccorda le indagini, gli esiti della perquisizione e il rinvenimento di materiale idoneo a clonare carte di credito altrui. La condizione ostativa della abitualità di comportamento, desumibile da plurimi precedenti specifici per condotte fraudolente informatiche, impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. La recidiva è legittimamente affermata quando il reato sia espressivo di rafforzata pericolosità, e la riduzione per le concesse attenuanti generiche rende congrua la pena complessivamente inflitta.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per avere effettuato un prelievo abusivo dalla carta di credito di un terzo, accreditando la somma prima su un conto di gioco e poi su una propria carta prepagata. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 14/03/2024, ha confermato il giudizio di responsabilità.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per asserito difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato, l’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, infine, la mancata esclusione della recidiva e i profili di dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., dichiarandolo manifestamente infondato. Il giudizio di responsabilità è stato infatti affermato in relazione al fatto oggetto di imputazione, ossia il prelievo abusivo dalla carta di credito del terzo con successivo accredito sulla carta prepagata dell’imputato: deve pertanto escludersi il dedotto difetto di correlazione tra imputazione e sentenze di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico, perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e adeguatamente disattese dal giudice di appello. Quest’ultimo aveva valutato le indagini, da cui emergeva il prelievo di una somma dalla carta di credito di un terzo ignaro, confluita prima su un conto gioco e poi su una carta prepagata entrambi intestati all’imputato, raccordandole logicamente con gli esiti della perquisizione e del contestuale sequestro. Il materiale rinvenuto, idoneo a clonare carte di credito altrui, era rimasto privo di giustificazione da parte dell’imputato.

Il terzo motivo, relativo all’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte d’appello aveva rilevato la condizione ostativa della abitualità di comportamento, desunta dai numerosi precedenti penali per condotte fraudolente informatiche.

Anche il quinto motivo è stato respinto. La Corte d’appello, sia pure succintamente, ha affermato che il reato era espressivo di rafforzata pericolosità in capo all’imputato, già gravato da plurimi precedenti specifici, e ha rilevato che lo stesso aveva comunque beneficiato della riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche, rendendo congrua la sanzione complessivamente inflitta.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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