Processo indiziario e valutazione unitaria degli indizi (Cass. pen. Sez. VII n. 31393 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova indiziaria, il giudice non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere a una mera sommatoria degli stessi. Deve preliminarmente verificare ciascun indizio nella sua certezza e nella sua intrinseca valenza dimostrativa, per poi procedere a un esame globale, onde accertare se l’astratta ambiguità di ognuno, in una visione unitaria, consenta di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudizio di responsabilità così formato resiste al sindacato di legittimità quando l’apparato motivazionale non è illogico. Il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena costituiscono giudizi di fatto insindacabili, purché motivati con indicazione degli elementi art. 133 cod. pen. reputati prevalenti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo e secondo grado, per il reato di rapina commessa in concorso con altri soggetti ai danni di due coniugi anziani, all’interno della loro abitazione. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 18.10.2024, ha confermato la condanna, riconoscendo la partecipazione dell’imputato sulla base di un compendio probatorio di tipo indiziario.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di responsabilità; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’entità della pena inflitta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la censura è meramente riproduttiva di profili già dedotti con l’atto di appello, congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, e volta a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità. Essa è pertanto generica e manifestamente infondata.
Nel merito, il collegio di merito ha puntualmente indicato e raccordato logicamente plurimi elementi, globalmente valutati come gravi, precisi e concordanti nel senso della partecipazione dell’imputato alla contestata rapina. Tra questi figurano la descrizione dell’azione predatoria resa dalle persone offese, la certa responsabilità dei complici, una testimonianza ritenuta pienamente attendibile, i contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e i correi e le conversazioni di costoro captate nei giorni successivi al fatto.
La Corte ribadisce il consolidato insegnamento in materia di processo indiziario: non è consentito limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere a una mera sommatoria. Occorre preliminarmente valutare ciascun indizio per verificarne la certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti e non di elementi solo verosimili o supposti, e l’intrinseca valenza dimostrativa, di norma possibilistica. Solo successivamente si procede a un esame globale, per accertare se l’astratta ambiguità di ciascuno, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato al di là di ogni ragionevole dubbio. A tal fine la Corte richiama, tra le altre, Sez. 1, n. 8863 del 2020, Sez. 1, n. 20461 del 2016 e Sez. 1, n. 26455 del 2013.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da adeguata motivazione, incentrata sulla gravità della rapina, commessa in tre persone, di notte, mediante introduzione nell’abitazione di due anziani coniugi immobilizzati, imbavagliati e ripetutamente percossi. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e tale da dar conto degli elementi art. 133 cod. pen. considerati preponderanti (richiamata Sez. 5, n. 43952 del 2017). Parimenti adempiuto è l’onere motivazionale sulla misura della pena quando sia indicato l’elemento ritenuto prevalente, non essendo richiesta una analitica valutazione di tutti i profili dedotti (richiamate Sez. U, n. 5519 del 1979 e Sez. 3, n. 29968 del 2019). Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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