Identificazione dell’utenza telefonica tramite perizia fonica o riconoscimento vocale (Cass. pen. Sez. IV n. 36206 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni telefoniche, l’attribuzione all’imputato delle utenze sulle quali sono captate le conversazioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità non può fondarsi su mere intuizioni investigative. Quando il giudice del rinvio è vincolato al punto di fatto già definitivo circa l’utilizzatore di una determinata utenza, resta comunque onerato di dare conto degli elementi da cui desume che le ulteriori utenze, su cui si basano le conversazioni relative ai singoli reati, siano riferibili allo stesso soggetto. Tale prova, definita prova regina, richiede l’identificazione della voce dell’utilizzatore mediante perizia fonica ovvero tramite la testimonianza dei verbalizzanti che abbiano riconosciuto la voce dell’imputato. In difetto, la motivazione è viziata per mancanza di prova sul nesso tra le conversazioni e il ricorrente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

La vicenda processuale giunge alla Suprema Corte per la seconda volta. Con sentenza dell’08/05/2025, la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Prato del 12/02/2015, rideterminava la pena confermando nel resto l’affermazione di responsabilità per reati unificati dal vincolo della continuazione.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sotto il profilo dell’identificazione dell’imputato: la Corte territoriale avrebbe nuovamente attribuito al ricorrente le utenze sulle quali erano state intercettate le conversazioni poste a base della condanna per i reati di cui ai capi e) e g), senza dar conto degli elementi da cui tale attribuzione potesse desumersi. Con il secondo e il terzo motivo lamentava l’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla circostanza attenuante dell’art. 114 cod. pen. e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, riconoscendogli valenza assorbente rispetto agli altri. Il punto di partenza è costituito dalla sentenza rescindente n. 15121 del 28/02/2019, che aveva già statuito come pacifico che Trajas utilizzasse una determinata utenza e come certo che lo stesso si identificasse con l’odierno ricorrente: due circostanze di fatto non più discutibili.

Tale vincolo, tuttavia, non esaurisce l’onere motivazionale del giudice del rinvio, che doveva attenersi alle prescrizioni della sentenza rescindente, la quale aveva evidenziato come la Corte territoriale non avesse indicato le utenze sulle quali erano state intercettate le conversazioni e non avesse dato atto che in tali colloqui l’interlocutore si fosse presentato come Trajas.

Con riferimento al capo g), la sentenza impugnata valorizza il dato per cui un terzo riceveva una telefonata da Trajas, senza indicare l’utenza chiamante e senza spiegare come la stessa fosse stata attribuita al ricorrente. Quanto al capo e), la Corte di appello indica plurime conversazioni intercettate su due utenze, limitandosi ad affermare che fossero in uso all’imputato, senza esplicitare il percorso logico-argomentativo che conduce a tale conclusione.

Il Collegio enuncia così la regola centrale: solo attribuendo con certezza all’imputato le utenze di volta in volta captate, e dando conto degli elementi su cui si fonda l’attribuzione, si ha conferma che colui che custodiva lo stupefacente e colui che doveva consegnare il denaro siano il ricorrente. Nel caso di specie manca la prova regina dell’identificazione della voce mediante perizia fonica o tramite la testimonianza dei verbalizzanti che avessero riconosciuto la voce.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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