Ricettazione, prova del dolo e sindacato sulle sanzioni sostitutive (Cass. pen. Sez. VII n. 31430 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta attraverso qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Tale regola non deroga ai principi in tema di onere della prova né comprime le garanzie difensive, perché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere l’accertamento sulle modalità acquisitive della res. In tema di sanzioni sostitutive, anche dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’accertamento delle condizioni che ne consentono l’applicazione costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 18 marzo 2025, con la quale era stata confermata la sua responsabilità per il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen.

Il giudice di appello aveva ritenuto pienamente integrato il delitto, con motivazione fondata sulle risultanze processuali. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione, chiede la riqualificazione del fatto nell’art. 712 cod. pen. e lamenta la mancata concessione di una pena sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo non superano il filtro dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché si risolvono nella mera reiterazione delle censure già proposte in appello e puntualmente disattese, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata: risultano perciò non specifici ma soltanto apparenti.

Sul piano del dolo, la Corte conferma l’orientamento secondo cui la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta con qualsiasi elemento, anche indiretto. Rileva in particolare l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Il riferimento è a Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01: la struttura stessa della fattispecie richiede l’accertamento sulle modalità acquisitive della res.

Il terzo motivo, che invoca la riqualificazione nell’art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata è congrua e lineare e applica i principi sul discrimen tra ricettazione e incauto acquisto, come affermato da Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 – 01, e da Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01.

Quanto alle sanzioni sostitutive, la Corte ribadisce che l’accertamento delle condizioni applicative è un accertamento di fatto, insindacabile se motivato in modo non manifestamente illogico, richiamando Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031, e Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716. I giudici di merito hanno congruamente esplicitato, con riferimento agli elementi negativi dell’art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *