Diminuente della lieve entità non dedotta in appello è inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31426 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione concernente la mancata applicazione della diminuente della lieve entità, già prospettabile nel giudizio di appello, non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, neppure invocando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da motivazione, non integra motivo di ricorso per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’imputato non ha formulato, nell’atto di appello o nelle conclusioni, una richiesta specifica riferita a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento. In tal caso il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 09.12.2024, emessa in riforma o conferma della decisione di primo grado. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo lamenta il vizio di motivazione per la mancata applicazione della diminuente della lieve entità, invocando la pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16.04.2024; con il secondo censura la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.

La difesa non ha contestato specificamente i passaggi della sentenza di appello relativi alla sintesi dei motivi di gravame e alle conclusioni difensive. La questione arriva così davanti alla Sezione VII della Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità non è consentito in sede di legittimità qualora la questione, già prospettabile in appello, non sia stata ivi proposta, neppure con motivi aggiunti o in sede di conclusioni. Sul punto richiama la Sez. II n. 44819 del 20.11.2024.

Più in generale, il Collegio ribadisce che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da motivazione, non può costituire motivo di ricorso per violazione di legge o difetto di motivazione, quando l’imputato non abbia formulato una richiesta specifica nella quale il giudice debba confrontarsi con puntuale motivazione. Sono richiamati Sez. III n. 10085 del 2019 e Sez. VII ord. n. 16746 del 2015.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha contestato specificamente la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello e alle conclusioni difensive. Il mancato riconoscimento dell’attenuante non risulta quindi previamente dedotto come motivo di gravame, né risulta sollecitato l’esercizio del relativo potere officioso, come si evince dal riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara non consentito perché fondato sulla pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. Tali motivi sono considerati non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La motivazione della sentenza, inoltre, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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