Riciclaggio configurabile anche senza alterazione dei dati identificativi del bene (Cass. pen. Sez. VII n. 31449 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. anche la condotta che non altera i dati identificativi del bene di provenienza delittuosa. Non è necessario che il bene divenga intracciabile: è sufficiente che l’agente ponga in essere un quid pluris rispetto alla semplice ricezione, frapponendo ostacoli concreti all’identificazione del provento. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell’oggetto materiale non costituisce dunque elemento ineludibile della fattispecie punibile, ben potendo il bene restare fisicamente identico e divenire, ciò nondimeno, di difficile tracciabilità a causa di plurimi trasferimenti successivi alla sottrazione alla sfera di controllo del titolare.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli per il delitto di riciclaggio. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi con cui ha contestato la configurabilità del reato, ha chiesto la derubricazione nella fattispecie di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. o nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen., e ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione centrale attiene alla nozione di riciclaggio e, in particolare, alla necessità o meno dell’alterazione dei dati identificativi del bene perché la condotta sia punibile.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi non sono consentiti, perché non connotati dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: essi si risolvono nella mera reiterazione dei profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.
Nel percorso argomentativo richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l’elemento oggettivo del riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi non muniti di codice identificativo, ai fini della loro alienazione o del loro riutilizzo, di un bene mobile registrato di provenienza delittuosa, come un ciclomotore, atteso che anche tale condotta costituisce operazione atta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2 n. 46321 del 21.09.2016; Sez. 2 n. 12766 dell’11.03.2011).
Per escludere il delitto non rileva che il bene resti astrattamente tracciabile, ciò che accade in assenza di alterazione dei suoi dati identificativi; viceversa, un bene può restare fisicamente identico e, ciò nondimeno, divenire di difficile tracciabilità a causa di plurimi trasferimenti dopo la sottrazione alla sfera di controllo del titolare. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi non rappresenta, dunque, un elemento ineludibile: la condotta è punibile anche in presenza di attività che, pur non mutando l’essenza del bene, costituiscano un quid pluris rispetto alla semplice ricezione e frappongano ostacoli concreti all’identificazione del provento (Sez. 2 n. 6586 dell’11.01.2024; Sez. 2 n. 46754 del 26.09.2018, in motivazione).
Il motivo sulle attenuanti generiche è manifestamente infondato: la motivazione del diniego è esente da evidenti illogicità, valorizzando l’ingente valore del bene riciclato, i precedenti penali del ricorrente e l’assenza di segni di resipiscenza. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020; Sez. 3 n. 1913 del 20.12.2018, dep. 2019; Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017; Sez. 2 n. 3896 del 20.01.2016).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.