Ribaltamento assolutorio in appello e obbligo di motivazione puntuale (Cass. pen. Sez. V n. 31696 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche in caso di riforma in assoluzione della sentenza di condanna — e non soltanto nel caso inverso — il giudice di appello è tenuto a una motivazione puntuale e specifica, sorretta da un raffronto con la decisione riformata. Il vizio di motivazione derivante dall’omesso adeguato vaglio della regiudicanda è deducibile dalla parte civile che abbia impugnato la pronuncia assolutoria ai soli effetti civili, qualora il ribaltamento abbia comportato la revoca delle statuizioni civili e incida su aspetti riflessi sul piano della responsabilità civile. In tal caso è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 576 cod. proc. pen. e, accertato il vizio, la sentenza è annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di lesioni gravi e di minaccia ai danni del fratello, costituitosi parte civile, condannandolo al risarcimento del danno. La Corte di appello, in riforma della pronuncia, aveva assolto l’imputato con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, deducendo tre motivi: la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consulenza medico legale, la violazione del principio del contraddittorio nell’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. di dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive, e l’erronea valutazione della sentenza di assoluzione emessa in altro procedimento penale.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, a fronte della intervenuta prescrizione dei reati, la Corte di appello — conformemente a quanto ribadito dalle Sezioni Unite n. 36208 del 28.03.2024 — stante la presenza della parte civile, aveva proceduto a valutare il merito della regiudicanda giungendo all’assoluzione ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen.
Rispetto al ricorso, la Corte esclude l’applicazione, ratione temporis, del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., poiché la costituzione di parte civile era intervenuta il 2.11.2020, prima dell’entrata in vigore della norma risalente al 30 dicembre 2022; conforme Sez. Un. n. 38481 del 25.05.2023.
Nel merito, la Corte rileva che i giudici di appello sono incorsi nei vizi denunciati, in particolare nel primo e nel terzo motivo. Quanto al primo, la Corte territoriale ha ritenuto che il certificato medico nulla potesse dire sulla genesi delle lesioni, mentre il consulente tecnico, escusso in dibattimento, aveva proprio riconosciuto il nesso di causalità rispetto all’evento traumatico denunciato. Quanto al terzo, la Corte di appello non ha considerato che nell’altro procedimento era la odierna parte civile ad essere imputata ed assolta in relazione ai medesimi fatti, sicché erano state le dichiarazioni dell’imputato a non essere ritenute attendibili.
Destinata a rimanere sullo sfondo è la deduzione di cui al secondo motivo, relativa all’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. di dichiarazioni per sopravvenuta morte della teste: la Corte ne rileva l’inconferenza, non essendo intervenuta l’escussione rispetto alla quale la presenza o meno del verbale agli atti avrebbe potuto assumere rilievo.
La Corte afferma il principio per cui anche in caso di riforma della pronuncia di condanna in assoluzione è necessaria una motivazione puntuale e specifica, con raffronto con quella riformata (Sez. Un. n. 14800 del 21.12.2017, dep. 2018, Troise). Tale principio resta fermo anche quando il ribaltamento assume carattere definitivo agli effetti penali, essendo intervenuta solo l’impugnazione della parte civile. Il vizio di motivazione è quindi rilevabile dalla parte civile qualora il ribaltamento abbia comportato la revoca delle statuizioni civili. Conseguentemente, la sentenza è annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nota della Redazione
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