Esigenze cautelari e tempo silente: irrilevante il solo decorso del tempo (Cass. pen. Sez. V n. 31768 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Applicata una misura ed esauritosi l’iter delle impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, la situazione si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti. Il mero decorso del tempo e l’assenza di trasgressioni della misura non sono sufficienti a fondare, ex se, un giudizio di revisione del quadro cautelare: occorre che si aggancino ad altri elementi positivi, di sicura valenza sintomatica, in ordine al mutamento della situazione apprezzata. L’onere è più stringente quando la custodia in carcere sia stata applicata sul presupposto della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La difesa del ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., ha proposto istanza di revoca o di sostituzione della misura. Il Tribunale del giudizio ha respinto l’istanza e, sull’impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale distrettuale ha confermato il rigetto, ritenendo persistente il concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la erronea valutazione delle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso e l’omessa valutazione di elementi nuovi, costituiti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese nel dibattimento in corso. Ha poi depositato motivi nuovi, insistendo nelle ragioni del ricorso e chiedendo l’acquisizione di una sentenza di annullamento con rinvio relativa ad altro coimputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei poteri del Tribunale in sede di appello cautelare. Il giudice dell’impugnazione non riesamina le condizioni legittimanti la misura, ma verifica che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e congruamente motivata sui fatti nuovi allegati. Applicata la misura ed esaurite le impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, la situazione si cristallizza allo stato degli atti: senza rebus sic stantibus la misura non è soggetta a revoca.

I motivi, esaminati congiuntamente, sono giudicati inammissibili per a-specificità, perché propongono questioni estranee al giudizio di legittimità e manifestamente infondate. Il primo argomento — lo iato temporale tra l’adozione della misura e le condotte contestate, con l’assenza di reati, condotte sintomatiche o contatti criminali nel periodo — è mera reiterazione di censure già esaminate nella fase ex art. 309 cod. proc. pen., conclusa con la declaratoria di inammissibilità della Cass. n. 43674 del 31 ottobre 2024.

La Corte distingue il rilievo del tempo nelle due fasi. Nella fase di applicazione della misura il giudice valuta per la prima volta l’attualità delle esigenze, considerando il tempo trascorso dal fatto e la condotta successiva, ai sensi dell’art. 292, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.. Nella fase successiva, a fronte di un’istanza di revoca o modifica, il mero decorso del tempo non basta: il tempo e la condotta ossequiosa sono sviluppi fisiologici dell’esecuzione cautelare e non attestano di per sé la cessazione delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen.. Occorrono elementi positivi ulteriori, dimostrativi della corrosione degli elementi posti alla base del periculum.

Tale onere è più stringente nel caso di specie, per la misura di massimo rigore applicata sul presupposto della doppia presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. La presunzione opera anche nelle successive vicende attinenti alla permanenza delle esigenze cautelari e non può essere neutralizzata dal solo tempo trascorso.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, la difesa si è limitata a riversarle senza argomentare circa il loro carattere conducente. Il ricorso è inoltre carente sotto il profilo dell’autosufficienza, per la tecnica di citare frammenti di verbali non allegati né riprodotti integralmente. Priva di pregio, infine, è l’allegazione della sentenza di annullamento con rinvio relativa ad altro coimputato: il fatto nuovo non può consistere nell’esigenza di bilanciamento con la valutazione operata in relazione a coindagati. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *