Inammissibile il ricorso sui motivi non devoluti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32098 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che non siano stati proposti come tema di decisione nel giudizio di appello sono inammissibili, per l’interruzione della catena devolutiva determinatasi sul punto. La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ove non dedotta con i motivi di appello, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Analogamente è inammissibile la censura sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quando la Corte territoriale abbia motivato in modo specifico e adeguato, senza arbitrio né vizi logici. Il giudice di merito non è tenuto a un’analitica enunciazione di tutti gli elementi valutati, potendo limitarsi a quelli determinanti per la soluzione adottata, insindacabile in legittimità se immune da vizi di ragionamento.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata nei gradi di merito per i reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen., con sentenza della Corte d’appello di Lecce. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e con il secondo motivo la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria del trattamento sanzionatorio.
La questione centrale attiene alla verificabilità, in sede di legittimità, di censure che non risultano essere state prospettate come tema di decisione nel precedente grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo rilevando che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non era stata proposta come tema di decisione nell’ambito dei motivi di appello. Da ciò deriva l’interruzione della catena devolutiva sul punto, con conseguente inammissibilità della censura. Il riepilogo dei motivi di appello, osserva la Corte, non risulta contestato in alcun modo dalla ricorrente.
Il principio è sostenuto da un articolato richiamo giurisprudenziale: Sez. II n. 31650 del 03.04.2017 e Sez. II n. 9028 del 05.11.2013, in senso conforme, oltre alle più recenti Sez. II n. 14405 del 06.03.2025, Sez. III n. 15882 del 20.02.2025, Sez. III n. 11830 del 13.03.2024 e Sez. III n. 8657 del 15.02.2024.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la censura sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha infatti motivato in modo specifico e adeguato sul trattamento sanzionatorio, in assenza di qualsiasi arbitrio o ragionamento illogico.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena, non è tenuto a un’analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti per la soluzione adottata. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità quando sia immune da vizi logici di ragionamento, come affermato da Sez. III n. 6877 del 26.10.2016, Sez. V n. 5582 del 30.09.2013 e Sez. III n. 1182 del 17.10.2007.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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