Mancata collaborazione non esclude la detenzione domiciliare speciale (Cass. pen. Sez. 1 n. 18814 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies ord. pen. costituisce istituto eterogeneo rispetto alle altre misure alternative, essendo finalizzata in via preminente alla tutela del rapporto tra il genitore detenuto e il figlio minore. La riforma introdotta dal DL n. 162 del 2022, che ha inciso sul comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen., non ha fatto venire meno le ragioni delle declaratorie di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 239 del 2014 e 76 del 2017): la mancata collaborazione con la giustizia non può pertanto ostare alla concessione del beneficio, laddove non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La concessione al padre richiede comunque l’accertamento dell’impossibilità della madre di prendersi cura della prole, non necessariamente assoluta ma tale da determinare un rischio concreto di grave deficit assistenziale sul piano psico-affettivo, nonché l’assenza di una pericolosità attuale del richiedente.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale presentata da un detenuto, padre di un minore, motivata dall’esigenza di provvedere alla cura del figlio per l’impedimento della madre, affetta da grave patologia. Il condannato espiava una pena residua di sei anni, nove mesi e ventidue giorni per reati ostativi di prima fascia di cui all’art. 4-bis ord. pen.. Avverso l’ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione dell’art. 4-bis ord. pen., per avere il Tribunale applicato la normativa del DL n. 162/2022 anziché quella vigente all’epoca dei fatti, e la violazione degli artt. 47-ter e 47-quinquies ord. pen., per avere ritenuto che all’assistenza del figlio potessero provvedere altri familiari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le sentenze della Corte costituzionale n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017 hanno determinato la possibilità di concedere la detenzione domiciliare speciale anche ai condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. pen. senza necessità di collaborazione con la giustizia, valorizzando l’interesse preminente del minore. La riforma del DL n. 162 del 2022, modificando il comma 1-bis dell’art. 4-bis, ha sostituito la presunzione assoluta di pericolosità con un sistema di oneri dimostrativi: sarebbe quindi paradossale ritenere che una disciplina tesa a relativizzare il rilievo della collaborazione determini l’effetto di ripristinare condizioni più restrittive per l’accesso alla misura.
Con riferimento al primo motivo, la S.C. ha affermato che la modifica normativa non ha riguardato il comma 1 bensì il comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen., sicché le ragioni delle declaratorie di illegittimità non sono venute meno. La detenzione domiciliare speciale resta un istituto eterogeneo, fondato sulla protezione del rapporto genitore-figlio e su finalità umanitarie che superano l’obiettivo del ravvedimento desumibile dalla collaborazione. L’ordinanza impugnata è stata pertanto censurata laddove aveva ritenuto applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 2, DL n. 162/2022.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rammentato che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025, la possibilità di concessione al padre richiede la sussistenza di due condizioni: l’impossibilità della madre di prendersi cura della prole e l’assenza di pericolosità del richiedente. L’impossibilità materna, pur non dovendo essere assoluta, presuppone una situazione tale da determinare il rischio concreto di grave deficit assistenziale, non essendo sufficiente un ausilio meramente integrativo di terzi. Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente motivato l’insussistenza di entrambe le condizioni: la madre, pur affetta da paraparesi spastica, è in grado di assicurare il ruolo di guida e assistenza morale, e la condotta del detenuto, tesa a sminuire le proprie responsabilità negando la contiguità mafiosa, rivela l’assenza di una revisione critica e una prognosi sfavorevole. Il ricorso, genericamente articolato, non si confronta con tali argomentazioni né le confuta sul piano medico-scientifico.
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Nota della Redazione
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