Furto di energia e aggravante del pubblico servizio procedibile d ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 32529 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., ha natura valutativa: essa può ritenersi contestata in fatto solo quando l’imputazione espliciti, direttamente o con formule equivalenti, la connotazione qualitativa del bene, non essendo sufficiente la mera descrizione materiale della condotta. Tuttavia, qualora il capo di imputazione richiami l’allaccio diretto alla rete pubblica di distribuzione, la contestazione è idonea a rendere edotto l’imputato della prospettazione aggravata e a soddisfare le esigenze difensive. Ne deriva che, in presenza di tale aggravante, il delitto di furto resta procedibile d’ufficio anche dopo la riforma Cartabia, che ha introdotto la regola della procedibilità a querela con l’art. 624, comma 3, cod. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022.

Il Fatto

Il tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, ritenendo che l’azione penale non potesse essere proseguita per difetto della querela: il reato, secondo il giudice, era divenuto perseguibile a querela e questa non era stata proposta nel termine.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale. Il capo di imputazione originario, osserva il ricorrente, descriveva l’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, circostanza che rende il furto perseguibile d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione logicamente preliminare: se nell’originaria prospettazione accusatoria fosse contestata la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio. In presenza di tale aggravante, il furto è tuttora procedibile d’ufficio, perché l’art. 624, comma 3, cod. pen., nel prevedere la regola della procedibilità a querela, contempla espressamente tra le eccezioni il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio.

Il Collegio dà atto di due orientamenti contrapposti. Un primo ritiene la circostanza contestata in fatto perché l’energia elettrica è bene funzionalmente destinato a pubblico servizio. Un secondo esclude che la contestazione sia legittima quando la destinazione non è esposta in modo esplicito, trattandosi di aggravante valutativa, che impone una verifica giuridica sulla natura e sulla destinazione della res.

Richiamando Sez. Un. n. 24906 del 18.04.2019, Sorge, la Corte riafferma la natura valutativa dell’aggravante. Le circostanze valutative sono contestate in fatto solo se l’imputazione esplicita la connotazione qualitativa: non può pretendersi dall’imputato un autonomo percorso valutativo sui dati di fatto. La regola discende dall’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU e dalla necessità che l’imputato sia reso edotto della prospettazione a suo carico, principio richiamato dalla sentenza Drassich c. Italia.

Decisivo, per il Collegio, è accertare la concreta destinazione del bene, non la sua natura. La destinazione dell’energia a pubblico servizio non è ontologicamente caratterizzante, perché mutevole: la compresenza dei numeri 7) e 7-bis dell’art. 625 cod. pen., legati da rapporto di specialità, lo dimostra.

Nel caso concreto lo scopo difensivo è stato raggiunto: il capo di imputazione richiama l’allaccio diretto alla rete comunale di erogazione, rete pubblica per definizione e destinata a soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica. Il giudice di merito, omettendo di valutare il capo di imputazione alla luce di tali principi, è incorso in un errore.

Sul piano processuale, la Corte rileva che l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114/2024, sottrae al pubblico ministero l’appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui il furto aggravato; conseguentemente non è attivabile il ricorso immediato per cassazione. Resta però integro, ex art. 608, comma 1, cod. proc. pen., il potere del procuratore generale di ricorrere contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile. La sentenza è annullata con rinvio al tribunale in diversa composizione fisica, ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *