Preclusione esclusa in esecuzione se i dati allegati sono nuovi (Cass. pen. Sez. I n. 32860 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, la preclusione prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente la declaratoria di inammissibilità dell’istanza meramente ripropositiva di una richiesta già rigettata, opera solo allo stato degli atti e non quando vengano dedotti fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione. La novità degli elementi allegati deve essere di palmare evidenza, altrimenti la relativa questione è riservata al contraddittorio camerale. Nel procedimento di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., il giudice non può fondarsi solo sulle sentenze da unificare, ma può acquisire o assumere, anche d’ufficio, ogni documento e prova necessari, essendo suo l’onere di individuare i dati sostanziali di collegamento tra i reati.
Il Fatto
Il Tribunale di Siena, con decreto, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il condannato aveva chiesto applicarsi la disciplina del reato continuato in relazione a tre sentenze emesse dal G.i.p. di Bari nell’anno 2000 e nel 2002. Il giudice ha ritenuto che la richiesta costituisse mera riproposizione di quella già rigettata con provvedimento del 23 novembre 2022, avente ad oggetto la continuazione rispetto ai reati delle stesse sentenze.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe escluso la novità delle allegazioni difensive sul presupposto che, in sede esecutiva, rileverebbero solo gli elementi considerati nelle sentenze di merito. Le sentenze di patteggiamento, osserva la difesa, erano caratterizzate da motivazione scarna, sicché gli atti di indagine prodotti per la prima volta andavano valutati nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. configura una preclusione allo stato degli atti che non opera quando siano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione, come affermato da un orientamento consolidato (Sez. 1 n. 4761 del 2024; Sez. 1 n. 19358 del 2016; Sez. 3 n. 6051 del 2016). L’assenza di novità, che giustifica la definizione de plano senza contraddittorio camerale, deve però essere di palmare evidenza, cioè rilevabile ictu oculi.
Nel caso concreto il decreto impugnato è stato adottato su una richiesta non identica, per elementi giustificativi, a quella già rigettata: la difesa ha allegato atti di indagine relativi a due dei procedimenti, non valutati in precedenza, prospettandone l’idoneità a dimostrare l’unitarietà del disegno criminoso. Indipendentemente dalla concludenza di tali elementi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto vagliarli nel contraddittorio delle parti: la violazione di tale regola impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento emesso fuori da esso, con restituzione degli atti al giudice per il prosieguo nelle forme di legge.
Non è condivisibile la tesi del provvedimento impugnato, secondo cui i nuovi elementi non sarebbero in radice valutabili perché non considerati nelle sentenze di merito. Nel procedimento ex art. 671 cod. proc. pen., fermo l’onere di allegazione dell’istante, il giudice può acquisire o assumere, su richiesta o d’ufficio, tutti i documenti e le prove necessari e non deve basarsi solo sulle sentenze da unificare, che acquisisce ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., potendo disporre anche perizia. Unico limite è il rispetto del contraddittorio, previsto dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen..
A chi chiede il riconoscimento del vincolo incombe l’onere di indicare i reati legati dall’unicità del disegno criminoso e di prospettare gli elementi sintomatici della programmazione unitaria; non spetta invece al condannato provare tale unicità. È il giudice dell’esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive e attraverso l’esame dei casi giudiziari, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento. Tali poteri cognitivi restano immutati anche quando la richiesta abbia ad oggetto reati giudicati con sentenze di patteggiamento dalla motivazione scarna o nulla.
Nota della Redazione
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