Competenza del giudice dell’esecuzione in caso di riqualificazione del fatto in appello (Cass. pen. Sez. I n. 32863 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto, determinando o meno una modifica della pena. La riqualificazione del fatto operata in appello incide in modo significativo sulla statuizione di primo grado e radica la competenza funzionale del giudice di appello ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. La stessa competenza si radica quando la sentenza di appello abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di intervento che opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado, incidente solo in via indiretta sulla misura della pena.

Il Fatto

Il Tribunale aveva accolto l’istanza con cui il condannato aveva chiesto revocarsi la sentenza della Corte di appello, limitatamente alla condanna per un reato ritenuto abrogato, e, per l’effetto, aveva disposto lo scorporo della pena inflitta per tale reato da quella complessiva, nonché la cessazione degli effetti penali relativi a quella imputazione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., per essere stato il provvedimento emesso dal giudice di primo grado anziché dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene condivisibile il rilievo dell’incompetenza funzionale e annulla il provvedimento senza rinvio. Il ragionamento muove dalla lettura dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

Nel caso di specie la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando la condotta: il fatto originariamente ascritto a titolo di partecipazione ad associazione mafiosa era stato riqualificato come concorso esterno nel medesimo reato, con il conseguente richiamo agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.

La Corte osserva che il mutamento del titolo di reato non è certo un profilo di riforma contenibile nei ristretti confini di quella attinente soltanto alla pena. Il Supremo Collegio richiama il principio già enunciato in una vicenda sovrapponibile, secondo cui spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto (Sez. I n. 26692 del 23/05/2013, Palazzolo, Rv. 256047). La riqualificazione, determinando o meno una modifica della pena, incide in modo significativo sulla statuizione di primo grado e comporta l’individuazione del giudice competente per l’esecuzione nel giudice di appello.

A radicare ulteriormente la competenza della Corte di appello concorre la statuizione di riforma costituita dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche: si tratta di intervento che opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. I n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833).

In applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio perché emessa da giudice privo di competenza funzionale, con trasmissione degli atti alla competente Corte di appello affinché provveda sull’istanza presentata nell’interesse del condannato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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