Applicazione pena su richiesta, rettifica errore materiale e poteri del giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 32940 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La rettifica ex art. 130 cod. proc. pen. non è consentita quando il dispositivo rechi la sola pena complessivamente irrogata: è nella motivazione che va dato conto dei singoli aumenti per la continuazione. Le doglianze relative alla riduzione per il rito abbreviato ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., incidenti sul trattamento sanzionatorio, trovano la loro sede nel giudizio di esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., contestando la violazione dell’accordo intervenuto con il pubblico ministero.
Le parti avevano concordato l’aumento per la continuazione con una precedente condanna in venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa. Il ricorrente lamenta che il dispositivo indichi la pena finale come somma tra detto aumento e la pena del precedente giudicato, senza chiarire che essa assorbe quella già irrogata. Deduce inoltre che la pena del precedente giudizio, applicata all’esito di rito abbreviato, era suscettibile di riduzione in fase esecutiva ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., riduzione effettivamente operata, con incidenza sul complessivo trattamento sanzionatorio. Chiede la rettifica dell’errore ex art. 130 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla regola dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che delimita tassativamente i motivi esperibili avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Entro questo perimetro la dedotta violazione dell’accordo non è ravvisabile. Il giudice per le indagini preliminari ha correttamente risposto alla richiesta di rettifica, escludendo che ricorresse un errore materiale. La Corte chiarisce il criterio di redazione del provvedimento: è nella motivazione che si dà conto dei singoli aumenti per la continuazione; nel dispositivo va indicata la pena complessivamente irrogata.
Tale criterio risulta rispettato nel caso concreto, essendo stata riconosciuta la continuazione tra i reati per cui era intervenuta condanna. Ne deriva che la pretesa rettifica non ha ragion d’essere: il dispositivo, riportando la pena finale, non è affetto da alcun errore emendabile ex art. 130 cod. proc. pen.
Quanto alla incidenza della riduzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio complessivo, la Corte osserva che ogni ulteriore deduzione deve essere formulata nella competente sede esecutiva. Il profilo attiene infatti all’esecuzione della pena, non alla legittimità della sentenza di patteggiamento.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in via equitativa.
Nota della Redazione
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