Tentato omicidio: sindacato di legittimità e travisamento della querela (Cass. pen. Sez. I n. 33392 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tentato omicidio, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduce il travisamento della denuncia-querela, poiché tale atto, non formato nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, non ha valore di prova e non può essere utilizzato ai fini della decisione. Il vizio di motivazione resta estraneo al giudizio di legittimità quando le censure, pur formalmente dirette contro la qualificazione giuridica del fatto, mirano in realtà a sollecitare una diversa valutazione del risultato probatorio. In presenza di una doppia conforme, le doglianze vanno vagliate rispetto all’unico corpo argomentativo formato dalle sentenze di merito. Non è censurabile la sentenza che ometta di motivare espressamente su una specifica deduzione del gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato per il delitto di tentato omicidio, ritenendo che l’imputato avesse colpito il fratello con un oggetto contundente e ne avesse poi cinto il capo con un sacchetto di plastica, senza riuscire nell’intento per il sopraggiungere di un passante.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando violazione di legge con riferimento alla qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova. La difesa ha contestato l’idoneità e l’univocità degli atti, il mancato rinvenimento dell’arma, la compatibilità delle lesioni con un’arma da punta e la sussistenza del dolo omicidiario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In via preliminare ha ricondotto i plurimi profili dedotti a un’unica sostanza: censure che investono il percorso motivazionale e la valutazione del compendio probatorio, non la qualificazione giuridica in sé.
Sul primo profilo, relativo alla compatibilità delle lesioni con l’uso di uno strumento appuntito, il ricorso si fondava su quanto asserito nell’atto di querela. La Corte ha opposto che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo volto a dedurre il travisamento della denuncia-querela, trattandosi di atto che, non formato nel contraddittorio dibattimentale, non ha valore di prova e non può essere utilizzato ai fini della decisione, richiamando Sez. IV n. 18067 del 03.03.2021. Esclusa tale base, la sentenza di appello non presenta criticità logiche e si salda con la pronuncia di primo grado in un’ipotesi di doppia conforme.
Quanto al mancato rinvenimento del corpo contundente, la Corte ha rilevato che esso non riveste rilievo decisivo: il motivo non si confronta con gli elementi solidamente ritenuti dai giudici di appello, ossia l’uso ripetuto del mezzo, la sede corporea corrispondente a un organo vitale, il carattere non superficiale delle lesioni e l’impiego del sacchetto di plastica.
Nessun travisamento è stato ravvisato nelle dichiarazioni del teste, riscontrate dal dato oggettivo del rinvenimento del sacchetto sporco di sangue sul luogo. Quanto alla mancata perizia sul sacchetto, la Corte ha ricordato che non è censurabile la sentenza che non motivi su una specifica deduzione quando il rigetto emerga dalla complessiva struttura argomentativa, richiamando Sez. IV n. 5396 del 15.11.2022, Sez. V n. 6746 del 13.12.2018, Sez. II n. 35817 del 10.07.2019 e Sez. II n. 2103 del 17.12.2024. La doglianza è apparsa generica.
Infine, il profilo sul dolo omicidiario è stato giudicato infondato, avendo la sentenza illustrato la condotta attraverso il riferimento alle parti del corpo attinte, alla sede e all’entità delle lesioni e all’uso del sacchetto. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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