Tenuità del fatto non basta per abusi edilizi senza condotta riparatoria (Cass. pen. Sez. III n. 36349 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta susseguente al reato, introdotta dall’art. 131-bis cod. pen. come criterio di valutazione della particolare tenuità dell’offesa, non costituisce indice esclusivo e autosufficiente di esiguità. Essa opera come ulteriore elemento, accanto ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario in cui resta centrale il momento della commissione del fatto. Nei reati urbanistici e paesaggistici il giudice deve valutare la consistenza dell’intervento abusivo, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, il contrasto con gli strumenti urbanistici, l’impossibilità di sanatoria, il grado di difformità dal titolo e le modalità di esecuzione. La consistenza dell’opera può escludere in radice l’esiguità del danno o del pericolo, quale che sia la condotta riparatoria successiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato due imputati non punibili ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione a plurimi reati edilizi e urbanistici, contestati per la realizzazione di un manufatto in assenza di titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincoli e in violazione della normativa antisismica; per una contestazione il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per estinzione.
Il pubblico ministero ha proposto ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., deducendo l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e l’apparente motivazione, avendo il Tribunale fondato la valutazione di tenuità solo sull’eliminazione delle opere abusive, senza considerare la dimensione e la collocazione del manufatto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. Dopo la novella dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Da ciò deriva, come già affermato dalla Sez. 2, n. 17493 del 2025, la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso tali pronunce, deducendo tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen. Essendo la sentenza impugnata emessa dopo il 25 agosto 2024, il ricorso è ammissibile.
Nel merito, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 131-bis cod. pen. dopo la novella del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La riforma ha ampliato l’ambito di applicabilità dell’istituto, ha attribuito rilievo alla condotta susseguente al reato e ha escluso l’esiguità per i reati di particolare gravità. La locuzione “condotta susseguente” è volutamente ampia e scarsamente selettiva, così da non comprimere la discrezionalità del giudice.
Il punto centrale è che le condotte post delictum rilevano non come requisito autosufficiente, ma come criterio ulteriore rispetto a quelli dell’art. 133, comma 1, cod. pen. Esse non possono da sole rendere di particolare tenuità un’offesa che non lo era al momento della commissione, dando luogo a una esiguità sopravvenuta. Resta centrale il momento del fatto e la valutazione del danno o del pericolo cagionati.
Nei reati urbanistici la Sezione richiama i propri consolidati parametri (Sez. 3, n. 19111 del 2016; Sez. 3, n. 47039 del 2015): consistenza dell’intervento, destinazione dell’immobile, incidenza sul carico urbanistico, contrasto con gli strumenti urbanistici, impossibilità di sanatoria, difformità dal titolo, rispetto dei provvedimenti autoritativi e modalità esecutive. La consistenza dell’opera abusiva può escludere in radice l’esiguità (Sez. 3, n. 33414 del 2021).
Il Tribunale ha invece incentrato la valutazione sulla sola eliminazione delle opere, eludendo il giudizio globale richiesto. La sentenza è annullata con rinvio, in diversa persona fisica, per una nuova valutazione complessiva di tutti gli indici normativi.
Nota della Redazione
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