Revoca della prova testimoniale sanata senza deduzione immediata (Cass. pen. Sez. VII n. 36823 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa, disposta in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; in difetto, essa resta sanata. Il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando sia investito dell’impugnazione della sola parte civile e decida sulla base delle emergenze documentali, senza attingere a fonti dichiarative. La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali solo se, mediante memorie scritte, fornisce un utile contributo alla decisione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del delitto di truffa, in accoglimento dell’appello agli effetti civili della parte civile condannava l’imputato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. per non avere i giudici di appello provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dopo la revoca della prova testimoniale a discarico, e lamentando l’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 53823 del 05/10/2017 e Sez. 2 n. 9761 del 10/02/2015, rilevando che tale sanatoria si è verificata nella specie.
La Suprema Corte osserva, ad ogni buon conto, che il primo giudice aveva adeguatamente giustificato il provvedimento in ragione della sufficienza delle prove documentali acquisite in atti.
I giudici di legittimità precisano inoltre che la Corte territoriale non era tenuta alla rinnovazione, poiché, investita dell’appello della sola parte civile, ha giudicato sulla base delle emergenze documentali senza attingere a fonti dichiarative, né la difesa aveva dedotto la necessità di riassumere prove dichiarative decisive ai fini della riforma.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Atteso l’ambito della devoluzione limitata agli effetti civili e ferma la declaratoria di prescrizione non impugnata dal P.m., i giudici di appello si sono limitati ad argomentare la sussistenza dell’illecito e a rilevare la maturazione della causa estintiva in epoca successiva alla pronunzia di primo grado, verificando positivamente i presupposti per le statuizioni risarcitorie.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese del patrono della parte civile, la Corte la rigetta: nel rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile ha diritto alle spese solo se, attraverso memorie scritte, abbia svolto un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa fornendo un utile contributo alla decisione, condizione che nella specie è mancata. Sul punto sono richiamate Sez. 4 n. 10022 del 06/02/2025, Sez. 2 n. 33523 del 16/06/2021 e n. 24619 del 02/07/2020.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.