Reddito di cittadinanza: falsa autocertificazione integra il reato al comma 1 (Cass. pen. Sez. III n. 37397 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto già ammesso a fruire del reddito di cittadinanza, che renda all’INPS una mendace autocertificazione in ordine ai requisiti negativi introdotti dalla legge di conversione n. 26 del 2019, risponde del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, e non della meno grave fattispecie del comma 2. La disposizione transitoria dell’art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 4 del 2019 consente all’INPS di richiedere integrazioni informative e attribuisce alle conseguenti autocertificazioni valore di presupposto per la prosecuzione dell’erogazione. Il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere al fine di ottenere indebitamente il beneficio integra quindi la condotta del comma 1. Il giudice di appello può revocare d’ufficio la sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., purché le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.
Il Fatto
Due soggetti, già ammessi al reddito di cittadinanza, presentano all’INPS autocertificazioni richieste dall’ente dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, attestando l’insussistenza di misure cautelari personali a proprio carico, pur essendovi sottoposti. Il giudizio abbreviato di primo grado si conclude con la condanna di entrambi ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e con la revoca, per uno solo, del beneficio della sospensione condizionale già concesso.
La Corte d’appello conferma la decisione. I condannati ricorrono in cassazione deducendo, per un verso, l’insussistenza del reato o la sua diversa qualificazione ai sensi del comma 2 e, per altro verso, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la illegittima revoca della sospensione, disposta senza impugnazione del Pubblico Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della configurabilità del reato. Il requisito della mancata sottoposizione a misura cautelare personale è stato introdotto dalla legge di conversione n. 26 del 2019, entrata in vigore il 30 marzo 2019, e dunque non esisteva al momento della domanda originaria. L’INPS, dopo la riforma, ha invitato i percettori a integrare la documentazione autocertificando i nuovi requisiti.
Il passaggio decisivo è il coordinamento tra l’art. 2, comma 1, lett. c-bis) e l’art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 4 del 2019. La norma transitoria fa salve le domande anteriori, ma consente l’erogazione in assenza delle nuove dichiarazioni per soli sei mesi e prevede espressamente la “eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti”. Da ciò la Corte desume che le richieste di integrazione erano ammesse e che le autocertificazioni costituivano presupposto dell’erogazione per il periodo successivo ai sei mesi.
Ne deriva che il rilascio di una mendace autocertificazione su richiesta dell’INPS integra esattamente la condotta di rendere dichiarazioni attestanti cose non vere al fine di ottenere indebitamente il beneficio: cioè il comma 1, non il comma 2. La censura che invocava la fattispecie meno grave è pertanto infondata.
Quanto alla seconda posizione, la Corte esclude l’inammissibilità del ricorso e rileva che il giudice di appello ha revocato la sospensione condizionale senza indicare di avere acquisito nuovi elementi di prova sulle cause ostative. Richiamando Sez. 3, n. 42004 del 05.10.2022, si afferma che la revoca d’ufficio è possibile solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio.
Accertata l’ammissibilità, la Corte dichiara l’improcedibilità dell’azione penale a norma dell’art. 344-bis cod. proc. pen.: il termine, decorrente dalla sentenza d’appello del 16 giugno 2023 con motivazione depositata solo il 13 dicembre 2024, era fissato al 13 giugno 2025, e dopo il passaggio alla VII Sezione non vi erano più i venti giorni necessari per fissare ritualmente l’udienza. Il ricorso del primo imputato è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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