Quasi flagranza e arresto: tracce del reato e continuità del controllo (Cass. pen. Sez. II n. 37415 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza quando l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose o tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto. La nozione di tracce del reato ex art. 382 cod. proc. pen. non va intesa in senso solo letterale, ma comprende anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in stretta contiguità temporale con l’intervento della polizia giudiziaria. È legittimo l’arresto eseguito all’esito di un inseguimento, ancorché protratto, purché non sia perduto il contatto percettivo, anche indiretto, con il fuggitivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 20 giugno 2025, non ha convalidato l’arresto di un soggetto in relazione all’imputazione provvisoria di rapina ex art. 628, primo comma, cod. pen., applicando contestualmente la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro, deducendo un unico motivo: la violazione di legge in relazione all’art. 380 cod. proc. pen. Il giudice avrebbe escluso lo stato di flagranza e quasi flagranza sulla base di una valutazione meramente formale dell’orario del verbale di arresto, senza considerare che l’indagato era stato fermato immediatamente dopo la sottrazione con violenza della borsa della persona offesa, a seguito di inseguimento, e che il bene sottratto era stato ritrovato su sua indicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affermato la sussistenza dell’interesse del Pubblico ministero a ricorrere avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di convalida, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell’arresto e del fermo. Richiama, sul punto, Sez. I n. 37634 del 2023, Uzdienov e Sez. I n. 3410 del 1993, Comerci.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale, nel valutare gli elementi allegati in sede di convalida, non si è attenuto al principio per cui ricorre lo stato di quasi flagranza quando l’indagato sia sorpreso con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto, richiamando Sez. VI n. 25331 del 2021.
La Corte ribadisce che la nozione di tracce non va considerata in senso solo letterale: può comprendere anche l’atteggiamento dell’autore del fatto o della persona offesa, ove costituisca con assoluta probabilità un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. V n. 21494 del 2021, Toschi).
Il rigetto della convalida si è basato su una lettura limitante del dictum delle Sez. U n. 39131 del 2015, dep. 21.09.2016, P.M. in proc. Ventrici, senza considerare la portata del rintraccio dell’autore con cose o tracce immediatamente percepibili. La quasi flagranza si associa sia all’ipotesi dell’inseguimento, sia a quella del soggetto sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. La condizione presuppone l’immediata ed autonoma percezione delle tracce e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Nel caso concreto, il comportamento dell’indagato — fuga, inseguimento, successiva indicazione del luogo di occultamento del bene sottratto — rientra pienamente nell’ipotesi di arresto legittimo. Il Tribunale si è concentrato su un dato esclusivamente formale, conseguente agli adempimenti di ufficio necessari a ricostruire la dinamica dei fatti, trascurando il criterio per cui è legittimo l’arresto eseguito all’esito della continuità del controllo, anche indiretto, di chi si pone all’inseguimento di chi ha commesso il reato (Sez. VI n. 19002 del 2012, Rotolo). La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
Nota della Redazione
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