Confisca di prevenzione: preclusione del bis in idem e terzo interessato (Cass. pen. Sez. I n. 39137 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione opera il principio di preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale si inquadra la regola del comma 2 dell’art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di altra già rigettata. La confisca di prevenzione non sottrae la domanda del terzo interessato a tale filtro: l’istanza di revoca motivata dalla pretesa lecita provenienza dei fondi è inammissibile quando la medesima questione sia già stata esaminata e respinta. L’inammissibilità dell’istanza originaria va rilevata d’ufficio dalla Corte di legittimità. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 21/05/2025, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto dal terzo interessato avverso la confisca di prevenzione disposta nei confronti del coniuge con decreto del 28 settembre 2012, riguardante la quota di un fabbricato. Il rigetto si fondava sulla qualificazione dell’istante come non terza, avendo questi già partecipato al procedimento di prevenzione con una precedente richiesta di revoca, a sua volta respinta.

La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 28 e 48 d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 630 cod. proc. pen., contestando la qualificazione di terzo e sostenendo la lecita provenienza delle somme impiegate nell’acquisto. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio; la difesa ha depositato memoria, invocando la giurisprudenza convenzionale sulla posizione del terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la vicenda e rileva che la questione della provenienza dei fondi era già stata esaminata nel giudizio di prevenzione, nel quale la ricorrente era parte. La Sez. II n. 34926 del 7 maggio 2013 aveva già valutato il suo ricorso, chiarendo che la disponibilità economica derivante dal risarcimento per ingiusta detenzione era risultata insufficiente e che non era stata fornita dimostrazione dei costi di edificazione.

La Corte afferma che nel procedimento di esecuzione opera la preclusione processuale da bis in idem: la regola del comma 2 dell’art. 666 cod. proc. pen. impone di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, per medesimi elementi, di altra già rigettata. Il filtro processuale è volto ad arginare richieste meramente dilatorie, in un’ottica di economia ed efficienza. È ammissibile, invece, un nuovo incidente fondato su nuovi elementi.

Nel caso concreto la ricorrente ha reiteratamente riproposto, in varie forme e sedi, la medesima domanda sorretta dalla stessa causa petendi: la presunta lecita provenienza del denaro utilizzato dal coniuge per acquistare ed edificare il bene caduto in comunione legale. La questione è stata esaminata fin dal giudizio di prevenzione e poi in sede di revoca, con esiti sfavorevoli confermati in legittimità.

La Corte esclude pertanto che la ricorrente non sia stata parte del giudizio di prevenzione, risultando il contrario dal precedente richiamato. La pretesa, per la terza volta riproposta, risulta già esaminata con inutile dispendio di energie giudiziarie. Identica istanza era stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 2 maggio 2023, contro cui il ricorso era stato dichiarato inammissibile.

Il ricorso è dunque inammissibile perché, senza introdurre alcuna novità, ripropone questioni e domande già rigettate. L’originaria inammissibilità dell’istanza va rilevata d’ufficio dalla Corte. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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