Fatture per operazioni inesistenti reato per periodo di imposta e confisca rideterminata (Cass. pen. Sez. III n. 39928 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, costituisce un unico reato per ciascun periodo di imposta e per ciascun soggetto-contribuente cui l’emissione è imputabile, consumandosi alla data dell’ultima fattura. La suddivisione in più capi di imputazione operata in base ai destinatari delle ricevute non giustifica autonome contestazioni per il medesimo periodo di imposta, sicché la duplicazione della risposta sanzionatoria è illegittima. Il reato si prescrive in otto anni, elevati a dieci per effetto dell’interruzione ex art. 161 cod. pen., e la sospensione del dibattimento per legittimo impedimento del difensore del co-imputato si estende a tutti i coimputati che non si siano opposti al rinvio né abbiano chiesto la separazione. L’estinzione per prescrizione impone al giudice del rinvio la rideterminazione della pena e della quantificazione del profitto confiscabile.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per l’annullamento della sentenza con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria, rigettando le impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena, rispettivamente, di due anni e cinque mesi e di due anni e nove mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Le contestazioni riguardano l’emissione e il rilascio, in favore di più persone, di fatture per prestazioni mediche inesistenti, apparentemente emesse da medici ignari del loro uso.
I fatti sono contestati in quattro capi e distribuiti su più annualità di imposta. La difesa lamenta, tra l’altro, la frammentazione delle condotte in distinte imputazioni, la mancata declaratoria di prescrizione per i reati commessi nel 2013, l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la regolarità della costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’unità o pluralità dei reati. Richiamando Sez. F. n. 34824 del 2023 e Sez. III n. 9440 del 2021, ribadisce che l’emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta integra un unico reato, che si consuma alla data dell’ultima fattura. La regola si estende al caso in cui l’emittente, pur nella identità della persona fisica, sia un soggetto-contribuente diverso.
Nel caso concreto, la rubrica non indica soggetti-contribuenti distinti, ma le medesime persone fisiche che hanno contraffatto le ricevute. La divisione tra i capi è stata operata in base agli utilizzatori e non agli apparenti emittenti, con conseguente duplicazione dei fatti commessi nel medesimo periodo di imposta. I reati dell’imputato sono pertanto quattro, tante quante le annualità considerate.
La Corte rileva poi che il Tribunale, ritenuto più grave il reato di cui al capo 2, ha applicato a titolo di continuazione esterna pene per fatti già sanzionati a titolo di continuazione interna, con duplicazione della risposta punitiva. La pena così applicata deve essere eliminata.
Quanto alla prescrizione, il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 si prescrive in otto anni, elevati a dieci per effetto dell’interruzione, con maturazione differita in base ai periodi di sospensione del dibattimento. La Corte computa 137 giorni complessivi, per il legittimo impedimento del difensore del coimputato e per l’adesione all’astensione dalle udienze. La sospensione opera anche nei confronti dei coimputati che non si siano opposti al rinvio. Ne deriva l’estinzione dei reati del 2013 e del 2014 e l’annullamento senza rinvio, con rinvio ad altra Sezione per la rideterminazione della pena e il riesame del profitto confiscabile.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimo, essendo fondato sulla gravità dei fatti e sull’assenza di elementi positivi. È invece infondata la censura sulla costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate: l’Avvocatura dello Stato deriva lo ius postulandi direttamente dalla legge, senza necessità di procura. Manifestamente infondati i motivi sull’inutilizzabilità dei tabulati, che restano corroborati da altri elementi di prova. La nullità per mancato avviso al codifensore della trattazione orale è sanata dall’inerzia dell’altro difensore comparso.
Nota della Redazione
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