Correzione ex art 130 non conferma statuizioni civili omesse (Cass. pen. Sez. V n. 40237 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non può inserire nel dispositivo una statuizione omessa che incida sull’esito della decisione, come la clausola di conferma delle statuizioni civili. Essa integra una modificazione essenziale del provvedimento e si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta, trasformando il rimedio in un anomalo mezzo di impugnazione. L’omessa pronuncia sulle statuizioni civili è errore sostanziale della decisione, non emendabile ex art. 130 cod. proc. pen., che la parte civile avrebbe dovuto impugnare. La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili, che va eliminato.

Il Fatto

La Corte di appello di Trento, in riforma della condanna di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto di minaccia applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. All’udienza del 09.04.2025 il dispositivo letto e pubblicato si limitava ad assolvere l’imputato e a fissare il termine per la motivazione, senza alcun accenno alle statuizioni civili e alle spese del grado.

Il 18.06.2025, lo stesso giorno del deposito della motivazione, la Corte di appello ha adottato un’ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen., disponendo la correzione del dispositivo con l’inserimento della conferma nel resto e della condanna dell’appellante alla rifusione delle spese verso la parte civile. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, mentre l’ordinanza ha formato oggetto di autonomo ricorso.

La Motivazione della Corte

Esaminando per primo il secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. La sentenza di appello fornisce adeguata motivazione sulla sussistenza del reato di minaccia, integrato dalla pubblicazione di un messaggio anonimo diretto alla persona offesa; il contenuto del messaggio è riportato nel testo del provvedimento.

Il primo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ricostruito le scansioni processuali: il dispositivo letto in udienza non conteneva alcun riferimento alle statuizioni civili; il successivo intervento correttivo ha inserito la conferma nel resto e la condanna alle spese. Ciò dimostra che non si versa in una ipotesi di correzione di errore materiale.

La Corte di appello non si è limitata ad aggiungere la condanna alle spese, ma è intervenuta sull’esito della decisione inserendo la clausola di conferma, che ha avuto l’effetto di confermare la condanna al risarcimento del danno. L’art. 130 cod. proc. pen. ammette la correzione a due condizioni: che gli errori non determinino nullità e che la loro eliminazione non comporti modificazione essenziale dell’atto.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8 del 18.05.1994, Armati, la Corte ha ribadito che il divieto di modificazione essenziale impedisce che il rimedio si trasformi in un anomalo mezzo di impugnazione. Se non è consentita la correzione che determini la modificazione essenziale, a maggior ragione va interdetta quella che sostituisce una decisione già assunta.

Nella specie l’intervento ha tentato di rimediare a una omessa decisione sulle statuizioni civili. Si tratta di errore sostanziale della decisione, non emendabile ex art. 130 cod. proc. pen., che la parte civile avrebbe dovuto impugnare. La Corte ha aggiunto che l’omessa statuizione non arreca pregiudizio irrimediabile, perché non preclude l’autonoma proposizione della domanda in separato giudizio, formandosi su di essa un giudicato solo processuale. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili, che va eliminato, con rigetto del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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