Specificità dei motivi di appello e valutazione della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. V n. 33996 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La specificità dei motivi prevista dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. costituisce requisito espresso di ammissibilità dell’impugnazione, la cui inosservanza comporta l’inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il difetto di specificità può essere estrinseco, quando la censura non viene raccordata alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, oppure intrinseco, quando i motivi si fondano su rilievi generici, astratti o non pertinenti. L’onere di specificità gravante sull’appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il ricorrente responsabile di due tentativi di furto in supermercato e aveva ordinato l’esecuzione della condanna. Il giudice di secondo grado ha rilevato la genericità dei motivi dedotti.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e l’erroneità della motivazione sulla declaratoria di inammissibilità. In particolare, il ricorrente ha contestato l’interpretazione eccessivamente formalistica dell’onere di specificità e la conseguente compressione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, muovendo dal rilievo che già prima dell’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. l’atto di impugnazione doveva contenere, a pena di inammissibilità, i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. L’inosservanza comportava l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado senza particolari formalità né obbligo di previo contraddittorio.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, che hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. La successiva introduzione del comma 1-bis ha codificato una costruzione già praticata nel diritto vivente.
La specificità dei motivi si raccorda, in caso di appello, al disposto dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., che delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti della decisione investiti dai motivi. Ne deriva che lo scrutinio è circoscritto alle questioni devolute, pur consentendo una piena rivisitazione del merito entro il perimetro segnato dall’atto di appello. La funzione della regola è anche quella di evitare iniziative meramente dilatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall’art. 111, secondo comma, Cost.
Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che le esigenze di specificità non sono attenuate rispetto al ricorso per cassazione: entrambe le impugnazioni, pur diverse quanto a vincoli di critica, sono assimilabili per i requisiti degli atti introduttivi. Il difetto può essere estrinseco o intrinseco, e l’onere è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata. Nel caso concreto, la Corte di merito ha correttamente evidenziato l’assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi, rilevando l’impiego di una formula di stile sganciata dal caso concreto in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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