Furto aggravato: rimozione dell’antitaccheggio integra la violenza sulle cose (Cass. pen. Sez. VII n. 34482 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen. nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all’interno di un esercizio commerciale, poiché tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res, che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione. L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento. Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione affetta da evidenti illogicità, non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Il Fatto

Due imputati ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la loro responsabilità penale per il reato di furto aggravato in concorso.

I ricorsi deducono violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti, il diniego delle attenuanti generiche e il rifiuto di applicazione delle pene sostitutive. La questione arriva davanti alla Corte chiamata a verificare la legittimità del percorso motivazionale dei giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII affronta anzitutto i motivi relativi alle aggravanti contestate. Su questo terreno la Corte richiama un proprio orientamento, espresso da Sez. 4, n. 2291 del 21.10.2025, dep. 2026, Ferente, Rv. 289265, secondo cui l’aggravante della violenza sulle cose sussiste quando la condotta determina una trasformazione oggettiva della res. La rimozione dell’apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita priva il bene dello strumento di protezione e ne altera la componente essenziale.

Quanto all’esposizione a pubblica fede, la Corte richiama Sez. 5, n. 6351 dell’08.01.2021, Esposito, Rv. 280493, precisando che l’aggravante è esclusa solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione. Si tratta di un accertamento da condurre in concreto, che le sentenze di merito hanno motivatamente compiuto. I motivi risultano pertanto manifestamente infondati.

Il diniego delle attenuanti generiche è oggetto di autonoma censura. La Corte ribadisce che non è necessario che il giudice di merito valuti tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con disattivazione degli altri. La motivazione impugnata è esente da evidenti illogicità, come attestato dalla pagina espressamente richiamata, e i motivi non sono consentiti in sede di legittimità.

Il residuo motivo concerne il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. Anche in questo caso la Corte rileva l’inammissibilità della censura a fronte di una specifica motivazione, che ha dato conto della prognosi negativa formulata nei confronti della ricorrente (Sez. 5, n. 4530 del 27.11.2025, dep. 2026, D., Rv. 289450). Le doglianze si limitano a un mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile nel merito.

I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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