Presunzione cautelare e riesame delle esigenze di inquinamento probatorio (Cass. pen. Sez. I n. 34993 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari non consente alla Corte di cassazione alcun riesame del materiale probatorio né una autonoma rivalutazione degli elementi fattuali, restando circoscritto alla verifica della correttezza giuridica del percorso argomentativo e della tenuta logica della motivazione. In presenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la rimodulazione in senso più favorevole del trattamento cautelare trova giustificazione soltanto nell’emersione di elementi sopravvenuti dotati di effettiva novità e di concreta incidenza sul quadro già scrutinato. La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve essere svolta con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato o la conclusione delle indagini preliminari, giacché l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle stesse. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come vizi della motivazione, mirino a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario o una differente ponderazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’appello cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto il gravame del pubblico ministero ed ha applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari disposti dal giudice delle indagini preliminari. Quest’ultimo, all’esito dell’interrogatorio ex art. 299, comma 3- ter, cod. proc. pen., aveva ritenuto affievolito il quadro cautelare, valorizzando la conclusione delle indagini preliminari, il periodo di restrizione già sofferto e la disponibilità della convivente ad accogliere l’indagato.
Il Tribunale ha reputato non condivisibile quel giudizio di adeguatezza, rilevando la persistente operatività della presunzione relativa e la manifesta inadeguatezza della misura domiciliare. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato in materia cautelare. Il giudizio di legittimità non attribuisce alcun potere di riesame del materiale probatorio né la facoltà di procedere a una autonoma rivalutazione degli elementi fattuali, compresi la consistenza del quadro indiziario e l’adeguatezza della misura. Il controllo resta circoscritto alla correttezza giuridica del percorso argomentativo e alla tenuta logica della motivazione.
Ne deriva che la dedotta insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari può assumere rilievo solo se si traduca nella denuncia di una violazione di legge o di una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica, ricavabile dal testo del provvedimento. Sono perciò inammissibili le censure che mirano a una diversa lettura del compendio indiziario, traducendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto estranea ai limiti del controllo di legittimità.
Quanto all’inquinamento probatorio, la Corte richiama il principio secondo cui la relativa valutazione va svolta con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato o la conclusione delle indagini, poiché l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini. Il Collegio richiama Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015 e Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, che a sua volta richiama Sez. U, n. 19 del 25/10/1994.
La Corte osserva poi che l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi della materia, avendo inquadrato la vicenda nell’alveo di un’ipotesi per cui opera la presunzione relativa e avendo evidenziato che, una volta consolidatasi la valutazione cautelare per effetto della mancata attivazione dei rimedi avverso l’ordinanza genetica, la rimodulazione in senso più favorevole può fondarsi solo su elementi sopravvenuti di effettiva novità. Le doglianze difensive non si confrontano con il tessuto motivazionale dell’ordinanza, ma ne propongono una diversa lettura.
Quanto al pericolo di reiterazione criminosa, la difesa si limita a fornire una lettura riduttiva delle attività tecniche già apprezzate in sede genetica. Il terzo motivo, relativo al pericolo di fuga, è manifestamente infondato, trattandosi di profilo non considerato né nell’ordinanza genetica né nei motivi di appello. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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