Riesame cautelare reale: inammissibile il ricorso che contesta i punti già decisi (Cass. pen. Sez. 4 n. 35610 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che rimetta in discussione il punto già risolto dal giudice di legittimità con la sentenza rescindente, segnatamente l’affermazione secondo cui il giudice del riesame ben avrebbe potuto integrare la motivazione dell’ordinanza genetica in tema di periculum in mora, non trattandosi di motivazione inesistente. È altresì inammissibile, in materia di provvedimenti cautelari reali, il motivo che, pur deducendo violazione di legge e motivazione apparente, si sostanzi in una critica agli argomenti espressi nell’ordinanza.

Il Fatto

La vicenda cautelare reale riguarda un provvedimento applicativo emesso dal G.I.P. nei confronti di un indagato, in relazione a delitti in materia di stupefacenti aggravati dall’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. e disciplinati dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il sequestro preventivo era finalizzato alla successiva confisca.

In sede di riesame il Tribunale aveva annullato il decreto per carenza di motivazione sul periculum in mora. Su ricorso del Pubblico ministero, la Terza Sezione penale aveva annullato a sua volta quella pronuncia con sentenza rescindente. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio, ha poi annullato il decreto limitatamente al profitto di uno dei capi, confermando il vincolo su una somma di denaro e disponendo il ripristino del sequestro per equivalente sulla quota di un immobile. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimo esercizio del potere di integrazione della motivazione e il vizio di motivazione sul pericolo di dispersione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte ricorda il disposto dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., che delimita rigorosamente il perimetro del giudizio di legittimità sulla sentenza del giudice di rinvio. Escluso che quest’ultimo non si sia uniformato al principio di diritto enunciato, i giudici osservano che la sentenza rescindente aveva già accertato come il G.I.P. avesse effettivamente motivato in ordine al periculum in mora, mediante richiamo alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare.

Sulla base di tale premessa la Cassazione aveva affermato che il giudice del riesame ben avrebbe potuto integrare la motivazione dell’ordinanza genetica, non trattandosi di un caso di motivazione inesistente. Il punto è ormai coperto dal giudicato cautelare e non può essere rimesso in discussione in questa sede.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Pur formalmente articolato come violazione di legge e motivazione apparente, esso introduce una critica al percorso motivazionale non consentita nel ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali, come ribadito dal precedente Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023. Il Tribunale del rinvio, facendo applicazione dei principi della sentenza rescindente, ha evidenziato il concreto rischio di condotte di interposizione fittizia di beni mobili e immobili, idonee a sottrarre il patrimonio a possibili interventi ablativi.

La Corte valorizza, in particolare, il richiamo alle risultanze investigative: gli indagati non svolgevano attività lavorative tali da giustificare le consistenti spese sostenute, e l’indagato non disponeva di adeguate disponibilità finanziarie idonee a garantire l’esecuzione di eventuali provvedimenti ablatori. La motivazione per relationem è stata ritenuta rispondente ai presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, poiché richiamava espressamente la richiesta di applicazione della misura reale, della quale la difesa aveva avuto piena conoscenza.

Quanto al pericolo di dispersione, il Tribunale ha valorizzato la natura del compendio, una villa di pregio oggetto di rilevanti lavori edilizi tra il 2013 e il 2018, e l’effettiva signoria dell’indagato sul bene, desunta dagli elementi investigativi. A fronte di tale articolata motivazione le doglianze difensive si riducono a una critica nel merito, non ammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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