Termine a difesa negato e nullità non eccepita subito (Cass. pen. Sez. I n. 41883 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Essa deve essere eccepita dal difensore presente, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine, secondo il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, in sede di giudizio di rinvio, riformava la decisione del Tribunale di Fermo: dichiarava non doversi procedere per un fatto di minaccia estinto per remissione di querela e condannava l’imputato per due episodi di minaccia grave, unificati dalla continuazione, alla pena di 600,00 euro di multa.

Il difensore di fiducia nominato due giorni prima dell’udienza chiedeva un termine a difesa. La Corte territoriale respingeva la richiesta con ordinanza, ritenendola dilatoria. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione dell’art. 108 cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce le scansioni del giudizio di rinvio. Dal verbale dell’udienza emerge che il difensore di fiducia, appena nominato, era assente; la Corte aveva nominato in sua sostituzione un difensore d’ufficio e, con ordinanza, aveva respinto la richiesta di termine a difesa.

La sentenza impugnata non è affetta da vizi in procedendo rilevabili con ricorso per cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la mancata concessione del termine ex art. 108 cod. proc. pen. integra una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente subito dopo il provvedimento di diniego e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

Il principio, affermato da Sez. 1, n. 16487 del 23.01.2025, è stato reso in una situazione processuale sovrapponibile: dopo l’ordinanza di diniego, il difensore aveva formulato le conclusioni senza sollevare eccezioni. La Corte richiama la continuità con Sez. 1, n. 13401 del 05.02.2020, Sez. 1, n. 11030 del 25.02.2010 e Sez. 5, n. 19524 del 02.04.2007. La censura, pertanto, non è proponibile in sede di legittimità.

Un ulteriore argomento sostiene il rigetto. Il difensore di fiducia non era presente ed era sostituito da un difensore nominato d’ufficio. Secondo Sez. 2, n. 46047 del 23.11.2021, il sostituto del titolare non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto al termine a difesa, che spetta invece al difensore nominato per cessazione definitiva dall’ufficio del precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.

Il ricorso è quindi infondato e va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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