Danno all’immagine della p.a. e rigetto degli appelli sulla quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 210 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è danno non patrimoniale e, come tale, non è risarcibile in re ipsa: deve essere allegato e provato da chi ne domanda il ristoro, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. La sua liquidazione è equitativa, ex art. 1226 cod. civ., e non coincide con il criterio del duplum del profitto illecito previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che costituisce solo uno dei parametri di valutazione. Nel giudizio contabile la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato sul fatto, sulla sua illiceità e sulla attribuibilità al condannato, ma non sull’elemento soggettivo né sul quantum; il giudice contabile può trarre elementi di valutazione dall’intero materiale del processo penale, valutandolo con il criterio del più probabile che non.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 208 del 15.6.2021, aveva condannato a titolo doloso un ispettore e un assistente capo della Polizia di Stato e il responsabile del servizio dei lavori pubblici di un comune, ciascuno al pagamento di euro 100.000,00 in favore dell’amministrazione di appartenenza, a ristoro del danno di immagine da fatti per i quali gli stessi erano stati condannati in via definitiva in sede penale per reati contro la pubblica amministrazione.
Il funzionario comunale e uno degli appartenenti alle forze di polizia hanno proposto appello, censurando la sussistenza del dolo, la mancanza di prova del danno attuale, certo e concreto e la misura del risarcimento, ritenuta sproporzionata e non ancorata al criterio del duplum. La Procura generale ha chiesto il rigetto degli appelli.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disposto la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 1, comma 1, cod. giust. cont., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza. Ha inoltre rilevato che uno degli appellanti aveva ecceduto i limiti di chiarezza e sinteticità imposti dall’art. 5, comma 2, cod. giust. cont., ma, nonostante la possibile inammissibilità del gravame, ha optato per una valutazione indulgente, esaminandone il merito.
Quanto alla tempestività dell’atto di citazione, la Corte ha applicato la sospensione dei termini prevista dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020. Il termine di quarantacinque giorni per le deduzioni, decorrente dal 18 gennaio 2020, era scaduto il 3 marzo 2020; il termine per la citazione, sospeso dal d.l. n. 18/2020, è venuto a scadere il 30 dicembre 2020. La citazione è stata quindi ritenuta tempestiva.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la sentenza penale irrevocabile di condanna, ex art. 651 cod. proc. pen., fa stato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuzione al condannato. Le condotte illecite e i profitti accertati in sede penale non possono essere rimessi in discussione. La connotazione dolosa delle condotte è diretta conseguenza della natura dolosa dei reati per cui vi è stata condanna definitiva, e il giudice contabile può attingere all’intero materiale probatorio del processo penale, con il criterio del più probabile che non.
Sul danno all’immagine, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, escludendo che esso sussista in re ipsa. Il clamor fori non integra la lesione, ma ne indica la dimensione, e la sua valutazione non dipende dal numero di citazioni nominative del convenuto. La liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., operata in base ai criteri oggettivo, soggettivo e sociale, è stata confermata, dovendosi ritenere il duplum dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 solo un parametro integrativo, non coincidente con la misura del danno.
La Corte ha infine respinto la richiesta di applicazione della compensatio lucri cum damno e la censura sulla deducibilità delle sanzioni penali e disciplinari già subite, ribadendo la natura composita della responsabilità amministrativa e la congruità della somma liquidata. Gli appelli sono stati rigettati, con condanna degli appellanti alle spese, per un terzo a carico dell’uno e per due terzi a carico dell’altro.
Nota della Redazione
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