Omessa dichiarazione e presunzione di dolo nell’indebito pensionistico di guerra (Corte dei Conti Sez. I App. n. 189 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa dichiarazione alla quale è tenuto il percipiente di una pensione di guerra non integra una presunzione legale di dolo a suo carico. L’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta fraudolenta richiede una specifica indagine sulle condizioni oggettive e soggettive del beneficiario, che l’amministrazione è tenuta a svolgere prima di procedere al recupero dell’indebito. L’art. 80 del d.P.R. n. 915/1978 e l’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 non configurano alcuna attività vincolata dell’erogante. Il giudizio pensionistico verte sul rapporto e non sull’atto, restando assorbiti i vizi procedimentali. La sentenza pensionistica non è appellabile per questioni di fatto.
Il Fatto
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per le Marche n. 276/2021, che aveva accolto il ricorso di una pensionata di guerra per l’annullamento del provvedimento di revoca della pensione e di recupero dell’indebito previdenziale. Il giudice di prime cure aveva dichiarato l’irrepetibilità integrale delle somme percepite dal 1° gennaio 2010 al mese di ottobre 2020, con obbligo di restituzione degli importi eventualmente recuperati e riconoscimento degli interessi legali.
Nel corso del giudizio di appello l’appellata è deceduta e il Ministero ha riassunto la causa nei confronti degli eredi, che si sono costituiti eccependo l’inammissibilità dell’appello e la correttezza della decisione impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto in via pregiudiziale l’eccezione di violazione dell’art. 190 del c.g.c., formulata perché l’atto era sottoscritto da un dirigente e non da un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori. L’art. 158 del c.g.c., nel testo vigente dopo le modifiche dell’art. 70 del d.lgs. n. 114/2019, consente alle amministrazioni pubbliche, per i giudizi pensionistici, di farsi rappresentare da un proprio dirigente anche in grado di appello: la facoltà di rappresentanza comprende quella di proporre impugnazione.
Quanto all’omesso rilievo della pretesa violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, concernente l’avviso di avvio del procedimento, il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui il giudizio pensionistico verte sul rapporto e non sull’atto amministrativo. La cognizione del giudice contabile si estende all’intero rapporto sostanziale dedotto, restando assorbita ogni questione relativa a vizi procedimentali, privi di rilievo ai fini della decisione sul rapporto (Sez. d’appello Sicilia n. 217/2021 e Sez. III App. n. 168/2012).
Nel merito l’appello è stato ritenuto infondato. La tesi del Ministero presupponeva che dall’omessa dichiarazione del percipiente sorgesse una sorta di presunzione legale di dolo, con conseguente obbligo non discrezionale di recuperare l’indebito. Il Collegio ha escluso tale automatismo: l’accertamento del dolo esige attenzione alle condizioni oggettive e soggettive del percipiente, secondo i criteri già indicati dalla circolare n. 82/2000 del Ministero del Tesoro. Né l’art. 80 del d.P.R. n. 915/1978 né l’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 lasciano intravedere un’attività vincolata dell’erogante.
Il giudice di primo grado aveva correttamente individuato la normativa applicabile e valutato in concreto la condotta, escludendo il dolo e ritenendo non consequenziale all’inadempimento l’elemento soggettivo. Il Ministero, in sostanza, mirava a una revisione nel merito della decisione, preclusa dall’art. 170, comma 1, c.g.c., che esclude l’appellabilità delle sentenze pensionistiche per questioni di fatto. Non risultava configurabile alcuna motivazione omessa o apparente, avendo il primo giudice fornito adeguato supporto argomentativo (Sez. I app. n. 210/2018 e n. 65/2022). Infine, non sussisteva violazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 429 c.p.c., in ragione della specialità della disciplina e di quanto statuito dalle Sezioni Riunite n. 33/2017/MD del 12 ottobre 2017. L’appello è stato respinto con conferma della sentenza impugnata e condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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