Economo comunale responsabile per smarrimento della documentazione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 48 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che abbia gestito somme pubbliche in regime di anticipazione è tenuto a dimostrare, mediante il conto giudiziale, il legittimo impiego delle somme ricevute e la riconducibilità delle spese alle finalità istituzionali dell’ente. Lo smarrimento della documentazione giustificativa, quando affermato ma non adeguatamente provato, non esonera l’agente dall’onere probatorio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni ai sensi dell’art. 2724, n. 3, cod. civ. L’irregolarità del conto e il conseguente obbligo di refusione derivano dalla mancata prova della destinazione delle somme, oltre che dalla violazione dei limiti e delle tipologie di spesa fissati dal regolamento di contabilità. Il fondo economale non può essere impiegato per aggirare le regole sull’assunzione dell’impegno di spesa, neppure mediante artificiosa parcellizzazione delle poste.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile economo di un Comune per l’esercizio finanziario, depositato presso la Sezione giurisdizionale nell’agosto 2019.
Il magistrato istruttore, con propria relazione, ha rappresentato la sostanziale impossibilità di procedere alla verifica giudiziale della gestione per carenza della documentazione amministrativa e contabile di supporto, nonostante le ripetute richieste e i solleciti all’ente. Anche l’accesso della Guardia di Finanza, delegato con apposito provvedimento, ha dato esito negativo, avendo i responsabili dichiarato di non essere in grado di esibire la documentazione. Sono risultati acquisibili soltanto il regolamento di contabilità, i mandati di anticipazione e reintegro del fondo economale e la reversale di restituzione. L’agente ha chiesto il discarico e, in via gradata, la dichiarazione di irregolarità senza addebito, deducendo la propria impossibilità incolpevole di produrre la documentazione, smarrita nei traslochi dell’archivio comunale, e il proprio collocamento a riposo. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità con addebito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura della gestione economale, qualificata come gestione di mera cassa in regime di anticipazione, derogatoria rispetto al principio di programmazione degli acquisti e funzionale a fronteggiare con immediatezza le spese minute necessarie al funzionamento degli uffici.
Da tale carattere anticipatorio discende che l’economo, quale agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico ai sensi dell’art. 194 R.D. n. 827/1924, è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve verificare, prima del pagamento, l’ammissibilità delle spese. La Corte ribadisce che le spese economali sono irregolari quando non previste dal regolamento e non riconducibili a finalità istituzionali dell’ente, che il fondo non può servire ad aggirare le regole sull’impegno di spesa e che esso va determinato annualmente in sede di bilancio.
Quanto al regime probatorio, il Collegio richiama l’art. 93 TUEL e l’art. 194 del R.D. n. 827/1924, dai quali ricava che grava sull’agente l’onere di dimostrare il legittimo impiego delle somme di cui si è ingerito e che il suo mancato assolvimento comporta il diniego del discarico. Dalla disciplina civilistica, in particolare dagli artt. 2220 e 2724, comma 3, cod. civ., si ricavano l’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile e le conseguenze, sul piano probatorio, dello smarrimento. La Corte richiama il principio della Cassazione secondo cui la perdita incolpevole del documento non esonera dalla prova né la trasferisce sull’ufficio, ma consente solo il ricorso a testimoni o presunzioni, nonché il principio della possibilità di ricostituzione della documentazione smarrita desumibile dalla disciplina di contabilità di Stato.
Nel caso concreto, l’agente ha imputato la mancanza della documentazione a uno smarrimento affermato ma non adeguatamente provato, non risultando denunce di furto o smarrimento, e non ha fornito alcun elemento di ricostruzione, pur essendo stata prospettata in udienza la possibilità di acquisire copie delle fatture dei fornitori. Le contestazioni del magistrato istruttore vanno pertanto confermate.
La Corte ha quindi qualificato come ammanco le spese prive di documentazione giustificativa, per le quali risulti violato il limite massimo regolamentare o manchi la prova dell’inerenza alle attività istituzionali e dell’urgenza. Il conto è stato dichiarato irregolare, con condanna dell’agente alla refusione dell’importo complessivo di € 1.706,04 a beneficio dell’ente, oltre alle spese processuali poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.