Danno erariale da spese consiliari prescrizione giudicato penale e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 34 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata nel processo penale sospende il corso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, anche nei confronti degli amministratori titolari di cariche politiche e onorarie, non soltanto dei dipendenti, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata e non discriminatoria. La condanna penale irrevocabile per peculato, ex art. 651 c.p.p., vincola il giudice contabile quanto all’accertamento del fatto e della sua illiceità. La quantificazione equitativa del pregiudizio non patrimoniale, ex art. 1226 cod. civ., può assumere a parametro il profitto del reato, senza che operi retroattivamente il criterio del duplum introdotto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria ha convenuto in giudizio un consigliere regionale, già capogruppo di una formazione politica, chiedendone la condanna al risarcimento in favore della Regione per complessivi € 117.399,74. La pretesa riguardava € 39.399,74 di danno patrimoniale diretto, per spese indebite rendicontate negli anni 2010 e 2011, e € 78.000,00 di danno all’immagine.
La vicenda traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza del 2014 e da un lungo processo penale. Il Tribunale di Genova aveva condannato il convenuto per plurimi episodi di peculato e di falso; la Corte di appello, prima e in sede di rinvio poi, aveva ridotto la pena confermando le statuizioni civili in favore della Regione costituita parte civile. La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2022, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi, rendendo irrevocabile la condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato ex art. 130, comma 4, c.g.c., condividendo il parere negativo del Pubblico Ministero. Le spese contestate consistevano in acquisti che rendevano palese la difformità del fine rispetto allo scopo istituzionale, e il processo penale aveva accertato in via definitiva il dolo e i vantaggi personali. La ratio della norma è impedire che chi ha tratto vantaggio dall’illecito definisca il giudizio trattenendone parte.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 fissa la decorrenza dal fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Nella specie la costituzione di parte civile della Regione ha spiegato effetto sospensivo fino al giudicato penale del 23 febbraio 2022, rendendo tempestivi l’invito a dedurre e l’atto di citazione. Il termine settennale dell’art. 66 c.g.c. non opera ratione temporis, per l’irretroattività del regime più stringente.
Nel merito, la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità amministrativa. La condanna penale irrevocabile vincola il giudice contabile ex art. 651 c.p.p. quanto al fatto e alla sua illiceità. I Gruppi consiliari svolgono funzioni pubblicistiche e il sindacato contabile riguarda l’inerenza della spesa al vincolo di destinazione, non il merito della scelta. Il meccanismo normativo era impostato sul modello erogazione-rendicontazione: l’onere di dare conto dell’impiego grava sul percettore. Le ricevute generiche e anonime, le spese di ristorazione, abbigliamento, profumi e viaggi fuori Regione non risultano riconducibili ad alcuna finalità istituzionale.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha ritenuto l’azione ammissibile anche nei confronti dell’amministratore. L’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 delimita l’ambito oggettivo dell’azione, non la platea dei soggetti evocabili: una lettura restrittiva contrasterebbe con l’art. 3 Cost. Il pregiudizio non è in re ipsa e va provato, ma nella specie il clamor mediatico è stato ampiamente dimostrato. Il criterio del duplum non si applica retroattivamente; la quantificazione è stata operata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., assumendo a parametro il profitto e gli indici oggettivo, soggettivo e sociale. Il potere riduttivo è stato escluso per la gravità e la reiterazione delle condotte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.