Contributi ai gruppi consiliari, danno erariale e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 10 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste danno erariale ogni qual volta il soggetto percettore di contributi pubblici finalizzati ne disponga in modo diverso da quello programmato dalla legge, determinando uno sviamento delle risorse dallo scopo istituzionale. Dagli obblighi di gestione di denaro pubblico e dal dovere specifico di rendicontazione deriva, sul piano processuale, l’inversione dell’onere della prova: al pubblico ministero contabile compete la mera dimostrazione che il convenuto abbia beneficiato di un contributo con specifica finalizzazione, mentre al percettore incombe l’onere di documentare l’utilizzo conforme alla legge e alle finalità del contributo. L’approvazione del rendiconto da parte degli organi regionali non impedisce l’accertamento della responsabilità del consigliere, né la confisca penale, di natura sanzionatoria, è preclusiva della condanna risarcitoria. Il danno all’immagine, per i delitti contro la pubblica amministrazione accertati con sentenza definitiva, è sussistente e va quantificato equitativamente in relazione a natura e gravità dell’attività delittuosa, qualità del soggetto e risonanza della vicenda.

Il Fatto

La Procura regionale per il Molise ha citato un ex consigliere regionale, già capogruppo di un gruppo consiliare, chiedendo la condanna al pagamento di euro 270.996,71 in favore della Regione: euro 170.996,71 a titolo di danno patrimoniale ed euro 100.000,00 per danno all’immagine, oltre rivalutazione, interessi e spese.

L’azione erariale traeva origine dalla richiesta di rinvio a giudizio per il reato di peculato continuato: il convenuto, dal 2007 al 2011, si sarebbe appropriato di parte dei contributi regionali erogati al gruppo consiliare in forza della l.r. n. 20 del 1991. Il processo penale si è concluso con la condanna dell’imputato e con l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla sua responsabilità. Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione e contestando il quantum di entrambe le voci di danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione. Rileva infatti l’effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile della Regione nel giudizio penale, che si protrae fino all’irrevocabilità della sentenza penale. Tale effetto esclude il verificarsi del termine quinquennale al momento della notifica dell’invito a dedurre, avvenuta nel marzo 2023. Il Collegio richiama sul punto la C.d.c., Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, sent. n. 252/2023.

Nel merito la domanda è accolta parzialmente. Per l’intervenuta condanna penale definitiva per peculato, deve ritenersi accertata ex art. 651 c.p.p. la condotta appropriativa dell’importo di euro 170.996,71, pari al totale delle spese risultate non giustificate. L’appropriazione di somme erogate dal bilancio regionale per il funzionamento del gruppo integra un evidente danno patrimoniale per la Regione, di cui il convenuto, in rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata, risponde per il suo comportamento doloso.

Le difese sul quantum sono giudicate infondate e, oltre che generiche, indeterminate: a fronte di sentenze penali che riferiscono il profitto del reato al totale delle appropriazioni, il convenuto non ha dettagliato, neanche per categorie, le spese asseritamente regolari. Il Collegio enuncia quindi il principio dello sviamento delle risorse e quello dell’inversione dell’onere della prova, non assolto dal percettore. Né l’approvazione del rendiconto regionale, né la disposta confisca penale, di diversa natura sanzionatoria, valgono a escludere la responsabilità risarcitoria (richiamata la C.d.c., Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, sent. n. 434/2022).

Quanto al danno all’immagine, la Sezione ne riconosce la sussistenza, rientrando il peculato tra i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, ex art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, ed essendo eloquente il disdoro patito dall’amministrazione per il risalto dell’attività illecita negli articoli depositati. Se ne rivede però la quantificazione: tenuto conto di natura e gravità del fatto, della qualità del soggetto coinvolto e della risonanza, il danno è rideterminato equitativamente in euro 20.000,00.

Il convenuto è pertanto condannato al pagamento complessivo di euro 190.996,71 in favore della Regione, con rivalutazione e interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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