Attività extra-istituzionale non autorizzata e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 97 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolge attività extra-istituzionale retribuita senza la prescritta autorizzazione e omette di informare l’amministrazione di appartenenza viola l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Tale omissione, in presenza di un obbligo giuridico di informare, integra un occultamento doloso del danno e determina lo slittamento del termine prescrizionale. I compensi indebitamente percepiti costituiscono pecunia pubblica vincolata a specifica destinazione, con conseguente responsabilità erariale per il loro mancato riversamento. Il danno va quantificato al lordo delle ritenute fiscali.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio un dipendente dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo la condanna al risarcimento del danno di complessivi Euro 10.755,50, oltre rivalutazione e interessi. La richiesta traeva origine da una nota della Guardia di Finanza, che aveva ricostruito, per gli anni dal 2011 al 2019, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Il convenuto si è costituito eccependo, tra l’altro, la regolare dichiarazione al fisco dei compensi, l’assenza di intento ingannatorio e la mancanza dell’obbligo autorizzatorio per alcune attività. La Procura contestava la violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e l’occultamento doloso del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Rileva che, in presenza di un obbligo giuridico di informare, la semplice omissione può assumere effetto sospensivo del termine, richiamando l’orientamento della Corte di legittimità (Cass. n. 11348/1998). Il quid pluris richiesto per l’occultamento può estrinsecarsi anche attraverso un comportamento omissivo avente a oggetto un atto dovuto.
Nel caso di specie, il convenuto non ha mai informato l’amministrazione degli incarichi svolti. Tale condotta omissiva configura occultamento doloso. La conoscenza delle vicende da parte dell’amministrazione si è perfezionata solo con la nota della Guardia di Finanza, cosicché il termine quinquennale risulta tempestivamente interrotto dall’invito a dedurre.
Nel merito, il Collegio richiama il divieto per il dipendente pubblico di svolgere incarichi retribuiti non autorizzati e la funzione di tale disciplina, volta ad assicurare l’esclusività delle energie lavorative in favore della pubblica amministrazione. I compensi percepiti in violazione dell’obbligo di riversamento costituiscono pecunia pubblica già entrata nel bilancio dell’ente e vincolata a specifica destinazione, con conseguente natura risarcitoria e restitutoria della responsabilità (SS.RR. n. 26/2019).
La documentazione acquisita comprova lo svolgimento degli incarichi e la loro remunerazione, mentre resta incontestato il mancato riversamento. Non trovano accoglimento le tesi difensive sulla riconducibilità delle attività alle fattispecie escluse dall’autorizzazione, poiché gli incarichi non consistevano in collaborazioni editoriali o partecipazioni a convegni e comportavano comunque un compenso.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, attesa la piena consapevolezza della necessità dell’autorizzazione e dell’obbligo di riversamento. Il danno è quantificato al lordo delle ritenute fiscali (SS.RR. n. 13/2021) in Euro 10.978,50, importo rettificato rispetto alla citazione. Il convenuto è condannato al pagamento, oltre rivalutazione e interessi, con spese a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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