Accesso del consigliere ai dati dei dirigenti della partecipata solo se dipendenti (TAR Toscana n. 1143 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso del consigliere comunale e provinciale previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 opera nei confronti degli uffici dell’ente, delle aziende e degli enti dipendenti. La nozione di dipendenza, in presenza di società partecipate, non coincide con il semplice dato della partecipazione e richiede una relazione qualificata di sottoposizione al dominio dell’ente locale. Tale relazione sussiste nelle società in house e in quelle a controllo pubblico, per le quali rileva il controllo di diritto o di fatto ex art. 2359 cod. civ.. Non è sufficiente una partecipazione minoritaria, neppure se idonea a esprimere un potere di blocco su singole materie. Il diritto di accesso non può quindi essere esteso a società in relazione alle quali il socio pubblico non disponga di un’influenza dominante stabile e permanente sulle decisioni strategiche.
Il Fatto
Il ricorrente, consigliere comunale del capoluogo toscano, ha presentato istanza di accesso ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 per ottenere la documentazione integrale sugli emolumenti riservati alla dirigenza della società partecipata che gestisce i servizi ambientali nell’ambito territoriale. La richiesta riguardava lo stipendio netto annuo e i free benefit percepiti da ciascun dirigente per gli anni 2022 e 2023.
La società ha negato l’accesso. Il consigliere ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo anche la declaratoria dell’obbligo di ostensione. Si sono costituiti la società e una dirigente; il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dirigenti. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella interpretazione del termine dipendenti contenuto nell’art. 43 TUEL e nella verifica del rapporto tra la società e il Comune socio. La norma richiamata nell’istanza è l’unica invocata dal ricorrente, e la sussistenza della dipendenza ne costituisce il presupposto indefettibile.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ricorda che il diritto di accesso del consigliere è funzionale al munus e al mandato, senza oneri motivazionali, con i soli limiti della strumentalità, inerenza e proporzionalità. La diffusione delle società partecipate ha poi indotto un’interpretazione più ampia della dipendenza, circoscritta alle situazioni in cui il soggetto ricada sotto il dominio dell’ente locale, che vi partecipa per la migliore valorizzazione degli interessi pubblici (Cons. Stato, sez. V, n. 3157 del 2023).
Da qui la distinzione tra influenza determinante, propria del controllo analogo della partecipazione in house, e influenza dominante, propria del controllo di diritto o di fatto. Al di sotto di tale soglia il rilievo qualificato del mandato pubblico diviene recessivo e le esigenze conoscitive refluiscono negli strumenti civilistici o nell’accesso ordinario. L’art. 43 TUEL non si applica quindi alle società a partecipazione pubblica minoritaria (Cons. Stato, sez. V, n. 200 del 2014).
Nel caso concreto il Comune detiene il 36,9% del capitale di una società ripartita tra numerosi Comuni toscani: manca il carattere maggioritario della partecipazione e dunque il controllo di diritto. Quanto al controllo interno di fatto, lo Statuto consente all’assemblea ordinaria e straordinaria di deliberare anche in assenza del socio pubblico, e la maggioranza qualificata richiesta per le materie strategiche non è raggiungibile dal Comune con la sola propria quota. Né il Comune riveste il ruolo di concedente, spettando i poteri contrattuali all’Autorità d’ambito. Il progetto di aggregazione non è ancora giunto alla costituzione della holding, e il provvedimento dell’Autorità garante richiamato dalle parti colloca il controllo esclusivo negativo solo in una fase futura.
Il Collegio respinge pertanto la tesi del ricorrente secondo cui basterebbe un potere di controllo sulle partecipate per integrare la dipendenza: l’interpretazione proposta è praeter legem, perché il dato normativo richiede un elemento strutturale. Assorbita ogni altra eccezione e il secondo motivo di diniego, fondato sulla riservatezza, il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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