Revoca patente e rapporti esauriti non travolti da incostituzionalità (TAR Calabria n. 1389 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che imponeva all’amministrazione un potere vincolato di revoca della patente di guida non determina la caducazione automatica del provvedimento prefettizio adottato sulla base di quella norma. Ove il destinatario non abbia tempestivamente impugnato la revoca, il rapporto giuridico è esaurito e resta insensibile alla sopravvenuta declaratoria, che opera per l’avvenire ai sensi dell’art. 136 Cost. Il potere discrezionale sostitutivo riconosciuto dalla Consulta non è esercitabile ex post in sede di istanza di restituzione, mancando un titolo che ne fondi la riapertura del procedimento. La tutela del soggetto resta affidata all’autotutela amministrativa, ove ne ricorrano i presupposti, e alla possibilità di conseguire una nuova patente decorso il termine triennale.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di patente di guida categoria B, revocatagli dalla Prefettura in applicazione dell’art. 120 C.d.S., nella versione vigente ratione temporis, a seguito dell’adozione nei suoi confronti di una misura di prevenzione personale. Il provvedimento di revoca non veniva impugnato e diveniva definitivo.
A seguito delle note pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo, il ricorrente presentava istanza amministrativa di restituzione della patente. L’amministrazione, ritenendo il rapporto ormai esaurito, rigettava la richiesta. Il ricorrente impugnava quindi il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 13, 97 e 101 Cost., e sostenendo l’applicabilità in proprio favore dell’effetto retroattivo delle declaratorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 120 C.d.S., come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94/2009, prevedeva che il prefetto “provvede” alla revoca in presenza delle condizioni soggettive ivi indicate. Le sentenze n. 22/2018, n. 24/2020 e n. 99/2020 della Corte costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità di tale disposizione nella parte in cui prescrive che il prefetto “provvede” anziché “può provvedere”, sostituendo al potere vincolato un potere discrezionale.
Il ricorrente pretende che quello stesso potere discrezionale venga esercitato ora dalla Prefettura, dopo che egli è stato destinatario di una revoca adottata in vigenza della norma poi caducata. La tesi non convince il Collegio, che richiama il principio secondo cui l’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità non si estende ai rapporti esauriti, cioè a quelli che hanno dato luogo a situazioni giuridiche consolidate e intangibili per effetto del giudicato, della definitività di provvedimenti non più impugnabili, dell’esaurimento degli effetti negoziali o del decorso di termini di prescrizione o decadenza. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. I, n. 1984 del 2021 e Cass. civ. Sez. V, ord. n. 6940/2022.
Nel caso concreto, la revoca venne disposta nella vigenza della disposizione poi dichiarata illegittima e il ricorrente non la impugnò. Il provvedimento si è quindi consolidato e rimane insensibile alla successiva declaratoria. Il Collegio precisa che la declaratoria non produce la caducazione automatica dell’atto amministrativo, ma una invalidità sopravvenuta, rimovibile solo tramite annullamento giurisdizionale, previa tempestiva impugnazione, oppure attraverso un provvedimento di autotutela, ove ne sussistano i presupposti, richiamando sul punto TAR Campania, Sez. V, n. 1475/2019.
Il Collegio esclude infine che ciò comporti effetti irreversibili per il destinatario della revoca, il quale può avvalersi del disposto dell’art. 120, comma 3, C.d.S., che consente di conseguire una nuova patente trascorsi almeno tre anni dal provvedimento, termine nel caso di specie già decorso. Il ricorso è pertanto respinto perché infondato, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della necessità interpretativa sottesa alla vicenda.
Nota della Redazione
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