Risarcibilità del danno da ritardo nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (TAR Abruzzo n. 579 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo colpevole dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, D. Lgs. n. 42/2004 costituisce presupposto per la configurabilità di un danno ingiusto risarcibile. L’obiettivo presupposto è quello della violazione dei termini procedimentali, mentre quello soggettivo è integrato dall’inerzia colpevole, ove il superamento del termine non sia giustificato da reali esigenze istruttorie o da fatti non imputabili all’Amministrazione stessa.
La quantificazione del danno da ritardo richiede l’accertamento puntuale dei giorni di effettiva inerzia, operato sottraendo alla durata complessiva del procedimento i periodi non imputabili all’Amministrazione, quali la sospensione per l’acquisizione del parere della Soprintendenza o per l’adempimento di richieste istruttorie avanzate all’istante. La mancata attivazione del potere sostitutivo regionale non integra un concorso colposo del danneggiato quando questi abbia prontamente esperito il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., quale rimedio satisfattivo della pretesa.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area edificabile, dopo il definitivo superamento di vicende giudiziarie che avevano determinato il fermo del cantiere, richiedeva al Comune il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica, essendo scaduta quella originaria. L’istanza veniva presentata nel giugno 2023. A fronte di una prolungata inerzia, nonostante numerosi solleciti, la società proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a.; il TAR, definendo il giudizio sul silenzio con sentenza del 2025, ordinava al Comune di provvedere e disponeva la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria, successivamente quantificata in misura maggiore.
L’Amministrazione rilasciava l’autorizzazione solo a maggio 2025, dopo l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio. Il Comune, costituitosi, contestava l’ammissibilità della quantificazione del danno operata in corso di causa, la sussistenza dell’elemento soggettivo e la concreta esistenza delle voci di danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, preliminarmente, ha respinto l’eccezione di mutatio libelli, affermando che la domanda risarcitoria, già proposta in via generica nel ricorso introduttivo, poteva essere puntualmente quantificata in un momento successivo, essendo la quantificazione dipendente dal rilascio del provvedimento che poneva fine all’inerzia. La puntualizzazione del danno in corso di causa, pertanto, non integra una domanda nuova, ma una mera specificazione di una pretesa già azionata.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità civile, ravvisando l’elemento oggettivo nella violazione dei termini di cui all’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e l’elemento soggettivo nella colpevole inerzia dell’Amministrazione. Il ritardo non è stato ritenuto giustificato né dalla pendenza di vicende giudiziarie, ormai conclusesi prima dell’istanza, né dalla necessità di verificare la legittimità del permesso di costruire, trattandosi di procedimenti autonomi.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha ritenuto insufficiente il calcolo di parte ricorrente, che stimava un ritardo di 610 giorni quale differenza tra la durata effettiva (714 giorni) e quella ordinaria (105 giorni). Tale calcolo è stato corretto dal Collegio, che ha proceduto a una ricostruzione puntuale della tempistica procedimentale, scorporando i periodi non imputabili all’Amministrazione. Il ritardo risarcibile è stato, così, quantificato in 499 giorni, considerando i singoli ritardi nelle diverse fasi del procedimento, inclusa l’omessa adozione del provvedimento decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza, come consentito dall’art. 146, comma 9, D. Lgs. n. 42/2004.
In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto soltanto alcune delle voci di danno proposte: quelle relative al pagamento dell’IMU, ai maggiori interessi passivi sul mutuo, alla polizza, alle utenze e al maggior costo per il nolo del ponteggio, parametrandole ai 499 giorni di ritardo effettivo. Sono state invece rigettate le voci relative all’aumento del costo dei materiali, al ripristino di parti ammalorate e alla mancata vendita o locazione di immobili, per carenza di prova o per il carattere meramente astratto e congetturale della quantificazione. Infine, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.
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Nota della Redazione
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