Ordinanza amianto: destinatari e discrezionalità tecnica della ASP (TAR Calabria n. 1694 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinanza contingibile e urgente per la bonifica di materiali contenenti amianto, il provvedimento sindacale non può essere rivolto ai soci accomandanti della società in accomandita semplice comproprietaria dell’immobile, poiché essi non rappresentano la società (art. 2320 cod. civ.) e non rispondono delle obbligazioni sociali se non nei limiti della quota conferita (art. 2313 cod. civ.). Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della ASP resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità o palese erroneità della valutazione, non potendo mai essere sostitutivo del giudizio dell’amministrazione. A fronte di due opposte valutazioni tecniche, entrambe attendibili, il giudice non può preferire quella di parte rispetto a quella dell’organo cui il legislatore ha attribuito lo specifico potere. La misura della rimozione, imposta dal Piano Regionale Amianto Calabria al superamento di un determinato punteggio, non lascia margini di discrezionalità in capo all’Azienda sanitaria, se il Piano non è impugnato.
Il Fatto
Due società, comproprietarie di un immobile in Crotone, hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco ha ordinato la bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica della copertura in amianto, a loro cura e spese entro trenta giorni. Il provvedimento muoveva dagli accertamenti della Azienda sanitaria provinciale, che aveva stimato lo stato di conservazione della copertura.
I ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: l’erronea individuazione dei destinatari quanto ai soci accomandanti; i difetti di istruttoria e motivazione, per non aver considerato il modello di gestione graduata del rischio e le analisi di parte; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; il contrasto con il termine di preavviso previsto dalla disciplina sulla sicurezza sul lavoro. Comune e ASP si sono costituti chiedendo il rigetto. In sede cautelare gli effetti erano stati sospesi nei soli confronti dei soci accomandanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il solo primo motivo. Nella società in accomandita semplice i soci accomandanti non rappresentano la società e non rispondono delle obbligazioni sociali se non limitatamente alla quota. Il provvedimento gravato li aveva qualificati erroneamente come amministratori, mentre la società avrebbe dovuto essere evocata nella persona del solo socio accomandatario. L’illegittimità riguarda, pertanto, la sola parte in cui l’ordinanza comprende tra i destinatari i soci accomandanti.
Quanto ai motivi sull’istruttoria, il Tribunale richiama i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, citando Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6346: il controllo giurisdizionale resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità o palese erroneità. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né ritenere più attendibile la valutazione tecnica di parte, pur supportata da elaborati peritali.
Nel caso concreto l’ASP ha compilato le schede previste dal PRAC, attribuendo un punteggio che colloca la copertura in “zona D”, la più pericolosa, con obbligo di rimozione entro sei mesi. La conformità della compilazione non è contestata, né il Piano regionale è impugnato. La misura della rimozione deriva quindi dal Piano stesso, senza margini di discrezionalità: ciò esclude la fondatezza della censura sulla proporzionalità.
Il rilievo sull’ispezione condotta solo all’esterno non convince: l’accertamento di uno stato di conservazione tale da imporre la rapida rimozione è dato sufficiente a giustificare l’esito, poiché lo strato interno tende a conservarsi meglio. Quanto all’asserita mancata valutazione delle osservazioni di parte, essa è smentita dalla nota dell’ASP del 12 dicembre 2025. Nemmeno sussiste contraddittorietà tra il passo sulle fibre aerodisperse e il richiamo al d.m. 6 settembre 1994: l’assenza attuale di fibre non esclude il rischio futuro, in ossequio al principio di precauzione. Il pericolo concreto è stato accertato col sopralluogo.
Infine, il quinto motivo è infondato: l’art. 256, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 prevede una deroga al preavviso di trenta giorni nei casi di urgenza. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con annullamento nei soli confronti dei soci accomandanti e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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