Il ricorso del socio accomandante è inammissibile se non individua la norma violata (Cass. civ. Sez. Lav n. 20206 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 2313 c.c., in materia di limitazione della responsabilità del socio accomandante, è inammissibile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. quando non individui specificamente la norma di diritto che si assume violata e non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio il socio accomandatario e la socia accomandante di una società in accomandita semplice, cancellata dal registro delle imprese, per ottenere il pagamento di differenze retributive, il cui diritto era stato accertato con precedente sentenza. Il tribunale accoglieva la domanda, condannando ciascun socio nella propria qualità. La socia accomandante proponeva appello, sostenendo la violazione del principio di limitazione della responsabilità, ma la Corte d’appello confermava la decisione, osservando che la condanna non era stata disposta in solido e che l’interessata non aveva dedotto di aver ricevuto somme a seguito della liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando l’unico motivo di ricorso, ne rileva l’inammissibilità sotto un duplice profilo. In primo luogo, la società ricorrente non individua il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non indica la specifica norma di legge che la Corte territoriale avrebbe violato; l’unico richiamo normativo è all’art. 2313 c.c., disposizione che disciplina la responsabilità del socio accomandante, ma che non è pertinente al caso in esame.
La Corte rileva un secondo profilo di inammissibilità: il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti chiarito che la condanna non era stata emessa in solido, ma nei limiti della rispettiva qualità, di talché la socia accomandante sarebbe stata chiamata a rispondere solo nei limiti di quanto eventualmente ricevuto dalla liquidazione.
La Corte precisa che la mera circostanza che l’accomandatario abbia dichiarato lo scioglimento anticipato senza liquidazione non equivale alla prova della mancata distribuzione di utili, e che l’onere di allegare la limitazione di responsabilità grava sul socio. Il ricorso risulta pertanto inammissibile, atteso che la parte ricorrente si è limitata a una critica generica, senza dedurre elementi concreti. Nulla per le spese, essendo le parti intimate rimaste tali.
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Nota della Redazione
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