Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 266 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e la sua inesecuzione e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato al pagamento di somme di danaro. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 deve essere decorso prima della proposizione del ricorso, non essendo il creditore legittimato ad agire esecutivamente prima della sua scadenza. A seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. In caso di persistente inadempimento il giudice nomina commissario ad acta, organo ausiliario che sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale e opera su semplice richiesta dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docente, con accessori di legge dal dovuto al saldo.
Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito. La questione arriva al giudice amministrativo perché, decorso il termine per l’esecuzione spontanea, l’amministrazione non ha dato attuazione al giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria con certificazione depositata in giudizio. Il titolo è dunque idoneo a fondare l’azione di ottemperanza.
Il Collegio accerta poi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 6.06.2024. Richiama l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, secondo cui le amministrazioni completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro quel termine e che prima della sua scadenza il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell’atto di precetto. La notificazione del ricorso introduttivo è avvenuta il 20.11.2024, quindi successivamente alla scadenza.
Il Tribunale dà atto che, per effetto della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non impone più l’apposizione della formula esecutiva, prescrivendo soltanto che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La qualificazione del titolo non osta quindi all’accoglimento.
Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Ministero va pertanto condannato a dare esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante corresponsione dell’importo liquidato dal Tribunale di Bergamo, oltre interessi legali sul capitale dalla domanda al saldo. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, con facoltà di delega. Richiamando un precedente del giudice amministrativo, si precisa che il commissario agisce come organo ausiliario del giudice, con compito intrinsecamente obbligatorio, non già per curare l’interesse pubblico ma per dare attuazione alla pronuncia, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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