Clausole di indicizzazione telefoniche: opt-in necessario e legittimo il divieto di mark-up (Cons. Stato n. 2826 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’introduzione di clausole di indicizzazione del corrispettivo in un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica che non le prevedeva esula dai limiti dello ius variandi e richiede l’accordo espresso delle parti, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., non essendo qualificabile come modifica accessoria dell’obbligazione. È pertanto legittima la previsione regolamentare che impone il consenso espresso dell’utente per l’inserimento di tali clausole nei contratti in essere e che sanziona con la nullità quelle già introdotte unilateralmente, trattandosi di divieto già desumibile dalla normativa previgente. Il divieto di mark-up e correttivi non predeterminati rispetto all’indice pubblico è conforme alla giurisprudenza europea, che ammette l’esclusione del diritto di recesso solo per adeguamenti integralmente ancorati a parametri pubblici e oggettivi. È invece priva di base legale la disposizione che, superata la soglia del 5%, impone all’operatore di offrire all’utente il passaggio gratuito a un’offerta senza indicizzazione.

Il Fatto

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 307/23/CONS, ha approvato il regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti di comunicazioni elettroniche. L’art. 8-quater dell’allegato B disciplina le clausole di adeguamento del prezzo all’inflazione: consenso espresso per introdurle nei contratti che non le prevedono; esclusione del diritto di recesso per la clausola legata al solo indice pubblico; diritto di recesso in presenza di mark-up o soglie; passaggio gratuito a offerta non indicizzata oltre il 5%; obblighi informativi rafforzati; nullità delle clausole pregresse introdotte senza consenso.

La società di telecomunicazioni ha impugnato alcune disposizioni davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 22203/2024 ha accolto in parte il ricorso, annullando i commi 2, 4 e 7 e respingendo le altre censure. Contro tale decisione propongono appello l’operatore, per i capi di rigetto, e l’Autorità, in via incidentale, per il capo di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo dell’appello principale, il Collegio ritiene che l’indicizzazione introduca nel rapporto parametri esterni non controllabili dalle parti e non determinabili a priori nel loro ammontare. Ne deriva che l’inserimento di simili clausole costituisce una modifica significativa del contratto di somministrazione e non una semplice modifica accessoria soggetta allo ius variandi. Corretta è quindi la previsione dell’opt-in per i contratti già conclusi, coerente con il diritto generale dei contratti

Quanto al comma 14, la Corte esclude l’efficacia retroattiva della nullità. Le clausole di indicizzazione introdotte tramite ius variandi erano già vietate dall’art. 6 della delibera n. 519/15/CONS, attuativa dell’art. 98-septies decies, comma 5, d.lgs. n. 207/2021, come confermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8024/2019. La disposizione si limita a ribadire un divieto preesistente. La Corte richiama inoltre l’art. 33, comma 2, lett. m), del Codice del consumo e il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Sugli obblighi informativi, il Collegio conferma il rigetto: le informazioni disponibili non erano sufficienti a soddisfare i doveri di trasparenza imposti dall’art. 98-quater decies del Codice delle comunicazioni elettroniche e le misure non gravano in modo sproporzionato su un operatore di grandi dimensioni.

Passando all’appello incidentale, la Corte rilegge la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-326/14: solo un meccanismo integralmente ancorato a un indice pubblico, chiaro e oggettivo, esclude lo ius variandi. Il mark-up aggiuntivo non è predeterminato né deriva da un meccanismo pubblico e altera l’equilibrio contrattuale; i commi 2 e 4 sono pertanto conformi al quadro europeo e nazionale. Diversa è la sorte del comma 7: le disposizioni richiamate dall’Autorità impongono obblighi informativi e di comparabilità, ma non attribuiscono il potere di conformare il contenuto del contratto imponendo il passaggio a un’offerta non indicizzata. Il dispositivo di annullamento del TAR va confermato sul punto. L’appello incidentale è accolto parzialmente; le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 33 Cod. cons.

Tutte le 25 sentenze sull'art. 33 Cod. cons.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *