Edilizia residenziale pubblica: subentro dell’erede convivente e silenzio assenso escluso (Cons. Stato n. 2847 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non trova applicazione il silenzio assenso, poiché la disciplina è governata dal meccanismo della graduatoria e il provvedimento ha natura sostanzialmente concessoria, espressione della comparazione tra interessi pubblici connessi alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Il decesso dell’assegnatario apre un procedimento amministrativo volto alla verifica delle condizioni di legge per il subentro degli eredi, parenti e affini conviventi, senza automatismi. L’avvenuto esito positivo di tale verifica, attestato dall’Amministrazione, conferisce all’erede la qualità di assegnatario subentrante, con la conseguenza che l’alloggio non è occupato sine titulo e l’istanza di regolarizzazione ex art. 53 L.R. Lazio n. 27/2006 è legittimamente respinta. L’accertata legittimità dell’atto esclude il requisito costitutivo dell’art. 2043 cod. civ. ai fini risarcitori.

Il Fatto

Il ricorrente, che assume di abitare dall’inizio degli anni duemila, ancora minorenne, in un alloggio di proprietà di Roma Capitale assegnato in locazione al nonno materno, impugna dinanzi al TAR Lazio il provvedimento del 21 settembre 2023 con cui l’Amministrazione ha respinto la sua istanza di assegnazione in regolarizzazione, presentata nel 2007 ai sensi dell’art. 53 L.R. Lazio n. 27/2006.

Il TAR respinge il ricorso. L’appellante propone gravame articolando cinque motivi: mancata formazione del silenzio assenso, pretesa contraddittorietà della motivazione, insussistenza di un valido subentro della coniuge superstite dell’assegnatario, erroneo richiamo all’art. 6 legge n. 392/1978 e richiesta risarcitoria. Roma Capitale chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado. Sul primo motivo richiama un proprio precedente, Cons. Stato, Sez. V, n. 4165 del 2025, secondo cui la materia dell’assegnazione degli alloggi e.r.p. non contempla il silenzio assenso come fattispecie provvedimentale, rilevando la specifica normativa improntata al meccanismo della graduatoria e la natura sostanzialmente concessoria del provvedimento.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, il Collegio rileva l’ontologica differenza tra la normativa sul silenzio assenso e il procedimento di assegnazione degli alloggi pubblici, ciò che esclude automatismi. Il decesso dell’assegnatario determina l’apertura di un procedimento volto alla verifica delle condizioni previste dalla legge per il subentro degli eredi, parenti e affini conviventi. Nel caso concreto l’Amministrazione ha espletato tale attività, concludendo motivatamente che la coniuge superstite dell’originario titolare fosse subentrata nel contratto di locazione.

Sul subentro, la Corte richiama l’art. 12 L.R. Lazio n. 12/1999, a mente del quale, in caso di decesso o di uscita dell’assegnatario dal nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo di cui all’art. 11, comma 5, secondo l’ordine ivi stabilito. La determina dirigenziale richiamata attesta che la società di gestione del patrimonio comunale aveva verificato la sussistenza dei presupposti per l’intestazione di un nuovo contratto, disponendo la presa d’atto della successione nel rapporto ex art. 20 L.R. Lazio n. 33/1987 e art. 6 legge n. 392/1978.

Da ciò il Collegio deduce che l’assegnazione doveva dirsi disposta a seguito della verifica positiva dei presupposti di legge, mentre la sanatoria della posizione debitoria costituiva elemento per la prosecuzione del rapporto, in mancanza della quale l’Amministrazione avrebbe disposto la decadenza. L’avviso di comminatoria della decadenza è indice inequivoco della qualità di assegnatario subentrante: diversamente opinando, l’Amministrazione non avrebbe potuto pronunciare la decadenza da un alloggio occupato sine titulo, essendo i due termini in rapporto di alterità.

Poiché alla data rilevante l’alloggio non era occupato abusivamente, legittimamente l’istanza di regolarizzazione è stata respinta, indipendentemente dal richiamo all’art. 6 legge n. 392/1978. Il rigetto delle censure esclude l’elemento costitutivo dell’art. 2043 cod. civ. e quindi la pretesa risarcitoria. L’appello è infondato; le spese sono compensate per la natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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